T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. III, 10 dicembre 2010, n. 2822

 

Contratti della P.A. – Prescrizioni contenute nel bando di gara – Portata vincolante – Margine di discrezionalità in capo all’organo amministrativo – Non residua.

 

N. 02822/2010 REG.SEN.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1646 del 2010, proposto da:
Cooperativa Orizzonti Nuovi, rappresentata e difesa dall’avv. ———–;

contro

Ambito Territoriale Sociale di Casarano -Comune di Casarano, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

– della determina n.prot.29906 gen. del 21 ottobre 2010-prot.n.1235/UDP-, notificata a mezzo fax in data 21 ottobre 2010 con la quale l’Ambito Territoriale Sociale di Casarano( Comune capofila) ha confermato l’esclusione della società ricorrente dalla partecipazione alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare sociale in favore di anziani residenti nell’Ambito Territoriale Sociale di Casarano,

– di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato, in particolare

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti nei preliminari l’avv. Cirfera per il ricorrente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

1. La ricorrente impugna gli atti epigrafati essendo stata esclusa dalla gara, relativa all’appalto del servizio di assistenza domiciliare sociale in favore di anziani residenti nell’ambito territoriale sociale di Casarano, in quanto il certificato della Camera di Commercio dalla stessa prodotto non conteneva la dicitura di non fallenza e nulla-osta in merito alle disposizioni per la lotta alla mafia.

2. A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione dell’art.46 del DPR n.445/2000.

3. Il ricorso è infondato ed immeritevole di accoglimento.

3.1 Il gravato provvedimento di esclusione costituisce fedele e puntuale applicazione delle disposizioni di cui al punto 10 del bando di gara il quale prescrive che, per partecipare alla gara, i concorrenti debbano inserire nella busta A, unitamente gli altri documenti, “ certificato o copia autentica di iscrizione nella camera di commercio con, a pena di esclusione, la dicitura di non fallenza e nulla-osta in merito alle disposizioni per la lotta alla mafia”.

La tassatività ed inderogabilità della clausola in parola risulta evidente dalla sanzione ( a pena di esclusione) in essa contenuta.

La portata vincolante delle prescrizioni contenute nel regolamento di gara esige che alle stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura senza che in capo all’organo amministrativo, cui compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando, residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento, né alcuna possibilità di interpretazione della portata sostanziale delle clausole inosservate e di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’inadempimento, o l’incidenza di questo sulla regolarità della procedura e la congruità della sanzione contemplata nella lex specialis.

3.2. Non può neppure sostenersi che alla mancanza del certificato in parola completo della dicitura prescritta, la P.A. potesse supplire mediante l’esplicazione del potere-dovere di richiedere l’integrazione documentale, dato che proprio la univocità e chiarezza della clausola impediva il ricorso a tale istituto suppletivo.

Invero, per giurisprudenza pacifica, “i limiti che, in generale, incontra il potere-dovere di chiedere un’integrazione documentale ai sensi dell’art. 6 legge n. 241/1990 e dell’art. 46 del codice degli appalti più volte richiamato, con riferimento alla possibilità di chiedere la regolarizzazione delle dichiarazioni lacunose e della documentazione incompleta, sono: quello innanzitutto della par condicio, che ne esclude l’utilizzazione suppletiva dell’inosservanza di adempimenti procedimentali significativi o dell’omessa produzione di documenti richiesti a pena di esclusione dalla gara; il c.d. limite degli elementi essenziali, nel senso che la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda, salvo che gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito di partecipazione non espressamente documentato; l’equivocità delle clausole del bando relative alla dichiarazione od alla documentazione da integrare o chiarire” (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 25 febbraio 2010, n. 395; Consiglio Stato, sez. V, 27 marzo 2009, n. 1840).

4. Le considerazioni suindicate evidenziano pertanto la legittimità dell’operato della P.A..

4.1. Il ricorso deve quindi essere respinto.

Nulla per le spese in assenza di costituzione dell’Amministrazione intimata.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Patrizia Moro, Primo Referendario, Estensore

Gabriella Caprini, Referendario

     
     
L’ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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