T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 24 dicembre 2013, n. 2952.              

Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Indebita percezione degli incentivi di cui al provvedimento CIP 6/92 – Provvedimento di recupero amministrativo dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas – Portata immediatamente lesiva – Successivo provvedimento di recupero della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico – Natura meramente esecutiva – Ricorso – Irricevibilità.

 È irricevibile per tardività il ricorso avverso una deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas – inerente il recupero amministrativo degli incentivi indebitamente ottenuti da una società titolare di un impianto alimentato da fonti rinnovabili – laddove la ricorrente abbia fatto decorrere i termini per la presentazione del ricorso introduttivo dal successivo provvedimento di recupero della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, di natura meramente esecutiva della presupposta deliberazione di carattere immediatamente lesivo. Né è idonea a rimettere in termini la ricorrente la circostanza che nella deliberazione dell’AEEG impugnata non fosse indicato il termine e l’Autorità cui ricorrere.

 

 

N. 02952/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02356/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2356 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
– SADI Servizi Industriali S.p.A. (ora Ambienthesis S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Montanaro e Maurizio Saladino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, Viale Regina Margherita n. 43;

contro

– l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
– la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliate presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
– il Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Malinconico, Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Maria Antonietta Fadel e Antonio Pugliese, ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Fatebenefratelli n. 20, presso lo studio dell’Avv. Lucia Adelfio;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

– del provvedimento prot. 4211 dell’8 giugno 2012, pervenuto successivamente, con cui la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, ha intimato alla Società ricorrente la restituzione di € 226,300,15 di contribuzione che, ad avviso della Cassa, sarebbero stati indebitamente percepiti dalla Società con riferimento alla attività dell’impianto di produzione di energia di Sant’Urbano (PD);

– della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 30 marzo 2012 n. 123/2012/E/eel e dell’allegato A alla stessa;

– della nota del G.S.E. n. P20110037227 del 12 luglio 2011 e degli atti ispettivi alla stessa presupposti;

– nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

– della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 25 ottobre 2012 n. 442/2012/E/eel, avente ad oggetto la chiusura dell’attività conoscitiva relativa alla determinazione dei consumi per i servizi ausiliari di centrale nella produzione di energia elettrica, con i relativi allegati;

– del parere del Comitato degli esperti in data 19 novembre 2012, prodotti in giudizio in data 19 dicembre 2012 e non conosciuti in precedenza.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il primo referendario Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 19 novembre 2013, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso introduttivo notificato in data 28 settembre 2012 e depositato il 10 ottobre successivo, la società ricorrente ha impugnato, tra l’altro, il provvedimento prot. 4211 dell’8 giugno 2012, pervenuto successivamente, con cui la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, le ha intimato la restituzione di € 226,300,15 di contribuzione che, ad avviso della Cassa, sarebbero stati indebitamente percepiti dalla stessa Società con riferimento alla attività dell’impianto di produzione di energia di Sant’Urbano (PD) e la delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 30 marzo 2012 n. 123/2012/E/eel e dell’allegato A alla stessa.

La società ricorrente gestisce un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (biogas prodotto da discarica) in Località Balduina nel Comune di Sant’Urbano (PD). L’impianto ha fruito degli incentivi derivanti dal provvedimento CIP n. 6/92, in seguito ad una convezione di cessione stipulata con E.N.E.L.

All’esito di una visita ispettiva dei funzionari del G.S.E., avvenuta in data 27 e 28 gennaio 2011, e al termine del relativo procedimento, venivano emanati dei provvedimenti, che sostanzialmente hanno stabilito l’inapplicabilità del regime incentivante previsto dalla Convenzione per una parte dell’energia prodotta, ovvero quella relativa ai consumi derivanti dai servizi ausiliari, con il conseguente recupero della somma corrispondente, quantificata poi in € 226.300,15.

Con il presente ricorso vengono impugnati gli atti della predetta procedura di recupero, avverso i quali vengono dedotte svariate censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto differenti profili.

Si sono costituiti in giudizio l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e il Gestore dei Servizi Energetici, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.

2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 18 gennaio 2013 e depositato il 1 febbraio 2013, la società ricorrente ha altresì impugnato la delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 25 ottobre 2012 n. 442/2012/E/eel, avente ad oggetto la chiusura dell’attività conoscitiva relativa alla determinazione dei consumi per i servizi ausiliari di centrale nella produzione di energia elettrica, con i relativi allegati, e il parere del Comitato degli esperti in data 19 novembre 2012, prodotti in giudizio in data 19 dicembre 2012 e non conosciuti in precedenza.

I predetti provvedimenti, pur non riguardando direttamente la società ricorrente, evidenzierebbero l’incertezza dell’Autorità nella qualificazione dei consumi ausiliari per la produzione di energia elettrica da combustione del biogas da discarica e quindi è stata ritenuta opportuna una loro impugnazione.

A sostegno del ricorso vengono dedotte censure di eccesso di potere e violazione della normativa emanata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in materia di determinazione dei servizi ausiliari.

3. In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, le parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni; in particolare la difesa del G.S.E. ha eccepito la tardività del ricorso introduttivo con riferimento alla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 30 marzo 2012 n. 123/2012/E/eel, mentre l’Avvocatura erariale ha eccepito la tardività del ricorso per motivi aggiunti; la difesa della parte ricorrente ha replicato a tali eccezioni.

Alla pubblica udienza del 19 novembre 2013, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’eccezione di tardività del ricorso introduttivo formulata dalla difesa del G.S.E. con riguardo alla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 30 marzo 2012 n. 123/2012/E/eel è fondata.

1.1. Difatti, nella predetta delibera, dopo aver richiamato i presupposti alla base del recupero degli incentivi indebitamente ottenuti dalla società ricorrente, si stabilisce che la Cassa conguaglio per il settore elettrico debba procedere al recupero amministrativo dei predetti importi, dettando i criteri con i quali gli stessi si sarebbero dovuti determinare.

La portata lesiva del predetto provvedimento non può essere posta in dubbio, atteso che la determinazione di recuperare l’importo indebitamente percepito dalla ricorrente non presenta alcun margine di incertezza ed è assolutamente completa in tutte le sue parti, prevedendosi anche i criteri da utilizzare per quantificare l’importo finale da recuperare.

Difatti, la successiva attività della Cassa conguaglio per il settore elettrico è risultata meramente esecutiva della presupposta deliberazione.

La società ricorrente ha avuto conoscenza della predetta deliberazione in data 13 aprile 2012 (cfr. all. 3 del G.S.E.), mentre il ricorso introduttivo è stato avviato per la notifica il 28 settembre 2012, ossia ben oltre il termine decandenziale di sessanta giorni individuato dall’art. 29 del cod. proc. amm. per proporre ricorso giurisdizionale.

1.2. A tal fine non può essere utile a rimettere nei termini la ricorrente la circostanza che nella delibera impugnata non fosse indicato il termine e l’autorità cui ricorrere.

Difatti, secondo la giurisprudenza, anche della Cassazione, “la mancanza del requisito in esame può integrare errore scusabile non automaticamente, ma solo in relazione alle circostanze concrete, da esaminarsi caso per caso, laddove tali circostanze rivelino che sussisteva una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario. Altrimenti opinando, infatti, l’inadempimento dell’Amministrazione si tradurrebbe, in maniera del tutto illogica, in una sottrazione indiscriminata e generalizzata dall’onere di ottemperare alle prescrizioni vincolanti che disciplinano la sua impugnazione” (Consiglio di Stato, VI, 16 aprile 2012, n. 2139).

Del resto, anche in considerazione delle circostanze afferenti al caso concreto, non si può riconoscere l’errore scusabile in assenza di qualsivoglia incertezza in ordine al termine e all’autorità innanzi alla quale impugnare i provvedimenti contestati. Infatti, in presenza di atti amministrativi da impugnare indiscutibilmente presso il giudice amministrativo – come risulta pacifico nel presente contenzioso – cui si collega il termine di decadenza di sessanta giorni e allorquando il destinatario dell’atto è un soggetto qualificato, è certamente esigibile da parte dello stesso, “in omaggio ad una esigenza di diligenza minima, la conoscenza delle regole fondamentali che disciplinano il regime, anche di impugnazione, degli atti amministrativi, specie quando si tratta, come nel caso di specie, di provvedimenti di particolare rilievo con cui l’Amministrazione” incide sulla posizione giuridica dello stesso (Consiglio di Stato, VI, 16 aprile 2012, n. 2139; altresì T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 19 giugno 2012, n. 1711).

1.3. Pertanto, il ricorso introduttivo va dichiarato irricevibile per tardività nella parte in cui è rivolto avverso la delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 30 marzo 2012 n. 123/2012/E/eel.

1.4. Il ricorso introduttivo va altresì dichiarato inammissibile nella parte in cui viene impugnato il provvedimento di recupero del contributo, prot. 4211 dell’8 giugno 2012, emanato dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, atteso che lo stesso è stato sostanzialmente censurato in via derivata rispetto alla delibera dell’Autorità e quindi l’inoppugnabilità di quest’ultima rende privo di utilità per il ricorrente lo scrutinio del provvedimento di recupero, che ha natura meramente applicativa dell’atto presupposto.

1.5. Identico ragionamento deve essere svolto con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, trattandosi di impugnazione accessoria di atti non riferibili direttamente al ricorrente, ma gravati unicamente per rafforzare la tesi in ordine all’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo (ciò peraltro è stato evidenziato a pag. 7 del ricorso per motivi aggiunti).

2. In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato irricevibile per tardività nella parte in cui viene impugnata la delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 30 marzo 2012 n. 123/2012/E/eel, mentre va dichiarato inammissibile per carenza di interesse nella parte in cui viene impugnato il provvedimento di recupero del contributo emanato dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico; anche il ricorso per motivi aggiunti deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

3. In ragione dell’arresto della controversia ad una fase preliminare, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso introduttivo e dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, secondo quanto specificato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 19 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Silvana Bini, Consigliere

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)