T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-ter, 2 dicembre 2013, n. 10287.

 Energia – D.M. 5 luglio 2012 (c.d. “Quinto Conto Energia”) – Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici – Applicazione dei principi comunitari e nazionali in materia energetica – Regime transitorio per i grandi impianti – Riconoscimento delle tariffe previste dal Quarto Conto Energia – Presupposti – Collocazione in posizione utile nei Registri del Quarto Conto – Esclusione degli impianti che non avevano maturato un diritto all’incentivo – Legittimità.

La disciplina transitoria prevista per i grandi impianti fotovoltaici dal d.m. 5 luglio 2012 (c.d. “Quinto Conto Energia”) – secondo la quale la disciplina di cui al d.m. 5 maggio 2011 (c.d. “Quarto Conto Energia”) continua ad applicarsi esclusivamente agli impianti già iscritti in posizione utile nei relativi Registri – deve essere considerata legittima e coerente con i principi generali di matrice comunitaria e nazionale che regolano la materia. Conseguentemente, solo agli impianti collocatisi in posizione utile nei Registri del Quarto Conto Energia e che hanno quindi maturato il relativo diritto spettano gli incentivi ivi previsti, posti a carico del limite di spesa stabilito dallo stesso Quarto Conto Energia.

N. 10287/2013 REG.PROV.COLL.

N. 09539/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9539 del 2012, proposto da
IL GELSO DI QUERCETTI CLAUDIO SOCIETA’ AGRICOLA FORESTALE S.N.C., in persona del rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Bocca di Leone n. 78 presso lo studio dell’avv. Saverio Sticchi Damiani e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Federico Romoli

contro

– MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
– G.S.E. – GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi n. 109 presso lo studio dell’avv. Carlo Malinconico che, unitamente agli avv.ti Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Maria Antonietta Fadel ed Antonio Pugliese, lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l’annullamento

dei seguenti atti:

a) d.m. 5 luglio 2012, adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente ed avente ad oggetto l’“attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”, nella parte in cui non prevede adeguate misure di salvaguardia degli investimenti effettuati nella vigenza del d. m. 5 maggio 2011;

b) ove necessario, comunicazione trasmessa dal G.S.E. di avvenuto invio della richiesta di iscrizione al registro in data 22/08/12, nella parte in cui richiama l’applicazione del d. m. 5 luglio 2012;

c) ove necessario, graduatoria degli impianti iscritti al registro, pubblicata il 28/09/12, nella parte in cui la ricorrente è stata iscritta nel registro ai sensi del d. m. del 5 luglio 2012;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del G.S.E. – Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2013 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato il 23/10/12 e depositato il 20/11/12 la Società Agricola Forestale Il Gelso di Quercetti Claudio s.n.c. ha impugnato il d.m. 5 luglio 2012, adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente ed avente ad oggetto l’“attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”, nella parte in cui non prevede adeguate misure di salvaguardia degli investimenti effettuati nella vigenza del d. m. 5 maggio 2011, e, ove necessario, la comunicazione trasmessa dal G.S.E. di avvenuto invio della richiesta di iscrizione al registro in data 22/08/12, nella parte in cui richiama l’applicazione del d. m. 5 luglio 2012, e la graduatoria degli impianti iscritti al registro, pubblicata il 28/09/12, nella parte in cui la ricorrente è stata iscritta nel registro ai sensi del d. m. del 5 luglio 2012, e chiede, altresì, la condanna degli enti intimati al risarcimento del danno.

Il G.S.E. – Gestore del servizi energetici s.p.a., costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 23/11/12, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Anche il Ministero dello Sviluppo Economico, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 30/11/12, ha concluso per la reiezione del gravame.

All’udienza pubblica del 9 luglio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La Società Agricola Forestale Il Gelso di Quercetti Claudio s.n.c. impugna il d.m. 5 luglio 2012, adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente ed avente ad oggetto l’“attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”, nella parte in cui non prevede adeguate misure di salvaguardia degli investimenti effettuati nella vigenza del d. m. 5 maggio 2011, e, ove necessario, la comunicazione trasmessa dal G.S.E. di avvenuto invio della richiesta di iscrizione al registro in data 22/08/12, nella parte in cui richiama l’applicazione del d. m. 5 luglio 2012, e la graduatoria degli impianti iscritti al registro, pubblicata il 28/09/12, nella parte in cui la ricorrente è stata iscritta nel registro ai sensi del d. m. del 5 luglio 2012 e chiede, altresì, la condanna degli enti intimati al risarcimento del danno.

Con le due censure articolate nel gravame la ricorrente, dopo avere precisato di essere titolare di un impianto fotovoltaico ultimato ed allacciato alla rete in data 27 marzo 2012, prospetta i vizi di violazione dell’art. 4 d. m. 5 maggio 2011, delle Regole applicative e delle Regole tecniche emanate dal Gestore, dell’art. 23 d. lgs. n. 28/2011 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto:

– secondo il d.m. 5 maggio 2011 il sistema di incentivazione, ivi previsto, sarebbe connesso all’entrata in vigore dell’impianto di talché la disciplina introdotta dal d. m. del 5 luglio 2012, nella parte in cui esclude l’impianto della ricorrente dal regime d’incentivazione di cui al d.m. 05/05/11, sarebbe in contrasto con quest’ultimo testo normativo e sovvertirebbe i principi generali applicabili all’epoca in cui l’impianto è entrato in funzione;

– la disciplina transitoria introdotta dal d. m. 5 luglio 2012, nel prevedere che il regime incentivante stabilito dal d. m. 5 maggio 2011 continua ad applicarsi ad impianti non ancora completati, sarebbe illogica e discriminatoria a svantaggio degli impianti già entrati in esercizio e collegati alla rete e sarebbe ingiustificatamente differente rispetto a quella che il d. m. del 2011 ha previsto nella successione al precedente regime incentivante;

– la disciplina introdotta dal d.m. 5 luglio 2012 risulterebbe, in ogni caso, violativa dei principi generali di affidamento, gradualità degli interventi e salvaguardia degli investimenti desumibili dall’art. 23 d. lgs. n. 28/2011.

I motivi sono infondati.

La direttiva n. 2009/28/CE prevede che:

– “il miglioramento dell’efficienza energetica è un obiettivo chiave della Comunità e lo scopo è di raggiungere un miglioramento dell’efficienza energetica del 20% entro il 2020. Tale scopo, unitamente alla normativa in vigore e futura…svolge un ruolo fondamentale nel garantire che gli obiettivi in materia di clima ed energia siano raggiunti al minor costo possibile e possano altresì offrire nuove possibilità all’economia dell’Unione europea. Le politiche in materia di efficienza energetica e di risparmio energetico sono uno dei metodi più efficaci mediante cui gli Stati membri possono aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili e, di conseguenza, gli Stati membri raggiungeranno più facilmente l’obiettivo complessivo nazionale e l’obiettivo per il settore dei trasporti in materia di energia da fonti rinnovabili fissati dalla presente direttiva” (17° Considerando);

– “per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali è essenziale che gli Stati membri possano controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro diversi potenziali” (25° Considerando);

– “per creare le possibilità di ridurre il costo del conseguimento degli obiettivi fissati nella presente direttiva, è opportuno favorire il consumo negli Stati membri di energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri e permettere agli Stati membri di computare l’energia da fonti rinnovabili consumata in altri Stati membri ai fini del conseguimento dei propri obiettivi nazionali” (36° Considerando);

– “al fine di conseguire più facilmente gli obiettivi fissati nel presente articolo, ogni Stato membro promuove e incoraggia l’efficienza ed il risparmio energetici” (art. 3 comma 1);

– “per il conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono, tra l’altro, applicare le seguenti misure:

a) regimi di sostegno;

b) misure di cooperazione tra vari Stati membri e con paesi terzi per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi nazionali generali in conformità degli articoli da 5 a 11” (art. 3 comma 3);

– “ogni Stato membro adotta un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili. I piani di azione nazionali per le energie rinnovabili fissano gli obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell’elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, tenendo conto degli effetti di altre misure politiche relative all’efficienza energetica sul consumo finale di energia, e le misure appropriate da adottare per raggiungere detti obiettivi nazionali generali” (art. 4).

Il decreto legislativo n. 28/2001, emanato in attuazione della legge comunitaria n. 96/2010, ha, poi, stabilito che:

– “la nuova disciplina stabilisce un quadro generale volto alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l’armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori. Costituiscono ulteriori principi generali dell’intervento di riordino e di potenziamento dei sistemi di incentivazioni la gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati e la proporzionalità agli obiettivi, nonché la flessibilità della struttura dei regimi di sostegno, al fine di tener conto dei meccanismi del mercato e dell’evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica” (art. 23);

– “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, l’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio successivamente al termine di cui al comma 9 (ovvero 31 maggio 2013) e’ disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti principi:

a) determinazione di un limite annuale di potenza elettrica cumulativa degli impianti fotovoltaici che possono ottenere le tariffe incentivanti;

b) determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto della riduzione dei costi delle tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi applicati negli Stati membri dell’Unione europea;

c) previsione di tariffe incentivanti e di quote differenziate sulla base della natura dell’area di sedime;

d) applicazione delle disposizioni dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in quanto compatibili con il presente comma” (art. 25 comma 10 d. lgs. n. 28/2011).

Dall’esame della normativa comunitaria e della legislazione nazionale applicabile alla fattispecie emerge, pertanto, che:

a) il regime di sostegno agli impianti che producono energia rinnovabile non costituisce un obbligo ma è solo una delle possibili modalità con cui gli Stati possono raggiungere gli obiettivi di produzione di energia rinnovabile previsti dalla Comunità Europea (art. 3 della direttiva 2009/28/CE);

b) la stessa normativa sopranazionale attribuisce estrema rilevanza all’efficienza energetica e alla riduzione dei costi per il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia rinnovabile ivi previsti precrivendo, a tal fine, il controllo degli effetti e dei costi dei regimi di sostegno (17, 25 e 36 Considerato e artt. 3 e 4 direttiva 2009/28/CE);

c) la normativa nazionale di attuazione (d. lgs. n. 28/2011) conferma, quale principio generale, la necessità di prevedere criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza, la semplificazione e la stabilità nel tempo dei sistemi di incentivazione, perseguendo nel contempo l’armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori; tra gli ulteriori principi generali cui deve essere ispirato il riordino del sistema incentivante figurano, inoltre, la gradualità di intervento a salvaguardia degli investimenti effettuati e la proporzionalità agli obiettivi, nonché la flessibilita’ della struttura dei regimi di sostegno, al fine di tener conto dei meccanismi del mercato e dell’evoluzione delle tecnologie delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica (art. 23 d. lgs. n. 28/2011).

Ciò posto, il d.m. del 05/07/2012 ha operato la revisione del sistema d’incentivazione in coerente e razionale applicazione dei principi di gradualità, flessibilità, efficacia ed efficienza e di necessaria fissazione di un contingente massimo di potenza incentivabile desumibili dalle norme primarie ora richiamate.

A tal fine assumono significativa rilevanza i seguenti riferimenti presenti nella premessa del decreto del 5 luglio 2012 ed ivi richiamati a giustificazione delle scelte effettuate nella modifica del sistema d’incentivazione:

– “nel settore elettrico l’Italia è in anticipo rispetto agli obiettivi fissati, poiché la capacità installata a fine 2011 è in grado di assicurare una produzione di circa 94 TWh/anno, a fronte dell’obiettivo di produzione di 100 TWh previsto per il 2020”;

– non si può “continuare a seguire l’approccio sinora adottato per il perseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili e…ora per il raggiungimento degli obiettivi va dato impulso ai settori calore e trasporti e all’efficienza energetica, che sono modalità, in media, economicamente più efficienti”;

– “i notevoli progressi tecnologici e le economie di scala hanno comportato una rapida diminuzione del costo degli impianti solari fotovoltaici”;

– “per l’energia solare fotovoltaica, la rapida diminuzione dei costi degli impianti ha determinato una accelerata crescita del volume delle installazioni, che ha comportato, tra l’altro, una accentuata crescita degli oneri di sostegno, oltre a consumo di territorio anche agricolo”;

– “diversi altri Paesi europei hanno adottato misure finalizzate alla riduzione degli incentivi al fotovoltaico, alla luce degli elevati oneri di sostegno e della riduzione dei costi degli impianti” ed è “necessario, anche ai fini della tutela della concorrenza e degli utenti finali, tendere a standard europei sul livello delle incentivazioni”;

– ritenuto che “pur in una prospettiva di ulteriore sviluppo del settore, sussistano significativi margini di riduzione degli incentivi rispetto a quelli corrisposti negli ultimi anni, tenuto conto dei livelli degli incentivi negli agli altri paesi europei e delle tipiche redditività degli investimenti”;

– l’ulteriore sviluppo del solare fotovoltaico deve “essere orientato verso applicazioni che riducono il consumo del territorio, stimolano l’innovazione tecnologica, l’efficienza energetica e consentono di ottenere ulteriori benefici in termini di tutela dell’ambiente e di ricadute economiche”;

– ritenuto, “in ragione dell’elevato livello degli oneri maturati e dello stato e delle prospettive delle tecnologie, che sia sufficiente impegnare ulteriori circa 700 MLEuro/anno di costo degli incentivi, al fine di accompagnare il fotovoltaico verso la competitività, al di fuori di schemi di sostegno. Tale importo consentirà di coprire gli oneri degli impianti a registro, di quelli che accedono liberamente e degli impianti che entrano in esercizio nei periodi transitori”;

– “ritenuto necessario assicurare che l’ulteriore diffusione del fotovoltaico avvenga con modalità compatibili con l’esigenza di controllare la crescita degli oneri sulle tariffe elettriche e che, a tale scopo, sia necessario definire preventivamente l’entità delle risorse annue destinabili all’incentivazione del fotovoltaico, istituendo pertanto un sistema di prenotazione dell’incentivo mediante iscrizione a un apposito registro”.

Le citate premesse del decreto ministeriale del 05/07/2012 e la consequenziale disciplina in esso prevista inducono il Tribunale a ritenere che la normativa secondaria in questa sede impugnata costituisca una legittima e coerente applicazione dei principi generali della disciplina comunitaria e legislativa nazionale applicabili alla fattispecie.

Con particolare riferimento alle censure del ricorso va rilevato che i principi di affidamento, gradualità degli interventi e salvaguardia degli investimenti devono essere contemperati con i concorrenti obiettivi di miglioramento dell’efficienza dei sistemi di produzione energetica e riduzione dei contributi pubblici anch’essi desumibili dalla normativa primaria richiamata.

In quest’ottica nessun affidamento, meritevole di giuridica tutela, può essere invocato dalla ricorrente in relazione alla conservazione del sistema d’incentivazione stabilito dal d.m. del 05/05/2011 in quanto proprio il predetto decreto ministeriale ha previsto la possibilità di revisionare il regime di incentivazione al raggiungimento del minore dei valori di costo indicativo cumulato annuo indicato dall’art. 1, comma 2 del predetto decreto, presupposto che si è verificato nei primi mesi del 2012 con conseguente superamento delle disposizioni contenute nelle “Regole applicative” e Regole tecniche” e del chiarimento del G.S.E. citati nelle censure.

Nel medesimo senso va, altresì, rilevato che la mancata apertura del registro per il secondo semestre 2012 costituisce un’eventualità che gli operatori avrebbero potuto legittimamente prevedere alla luce di quanto stabilito dall’art. 6 d.m. 05/05/2011 secondo cui “qualora l’insieme dei costi di incentivazione per i grandi impianti entrati in esercizio entro il 31 agosto 2011 e degli iscritti nel registro di cui all’art. 8 per l’anno 2011 determini il superamento del limite di costo previsto per lo stesso periodo, l’eccedenza comporta una riduzione di pari importo del limite di costo relativo al secondo semestre 2012”.

A ciò si aggiunga che la razionalità del sistema e la tutela delle aspettative degli operatori risultano, comunque, salvaguardate in maniera adeguata, tenendo conto dei preminenti obiettivi d’interesse generale di efficienza e riduzione del contributo pubblico in precedenza menzionati, dalla disciplina transitoria del d.m. 05/07/2012 che all’art. 4 comma 7 prevede, in relazione alla procedura per gli impianti a registro, che “ai fini di un’ulteriore salvaguardia delle iniziative in avanzata fase di realizzazione, limitatamente al primo registro, la graduatoria è formata applicando, in ordine gerarchico, come primo criterio, la precedenza della data di entrata in esercizio e, successivamente, i criteri di cui al comma 5. Per il medesimo fine, limitatamente agli impianti che accedono al primo registro in applicazione del primo criterio di cui al periodo precedente, non si applicano i requisiti di cui all’ articolo 7, comma 8, ma i requisiti di cui al DM 5 Maggio 2011, fermo restando il rispetto dell’ articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Possono accedere al primo registro anche gli impianti entrati in esercizio prima della data di applicazione del presente decreto”.

Per altro, in applicazione della predetta disciplina transitoria, l’impianto della ricorrente è stato ammesso alle tariffe incentivanti previste dal d. m. 5 luglio 2012.

Proprio la disciplina transitoria, poi, sfugge alle specifiche censure d’illegittimità prospettate nel gravame con riferimento alla preferenza riconosciuta, ai fini dell’applicazione del regime previsto dal d. m. 05/05/11, per alcune categorie di impianti non ancora realizzati.

Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 4° d. m. 5 luglio 2012 “il DM 5 maggio 2011 continua ad applicarsi:

a) ai piccoli impianti e agli impianti di cui ai Titoli III e IV del medesimo decreto che entrano in esercizio prima della data di decorrenza individuata al comma 3;

b) ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dello stesso DM 5 maggio 2011, ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti;

c) agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012”.

La disciplina transitoria in esame risulta immune dai vizi prospettati dal momento che la preferenza riconosciuta agli impianti non ancora entrati in esercizio, ma collocatisi in posizione utile nel registro previsto dal d.m. 5 maggio 2011 e che producano la certificazione della fine dei lavori nei termini previsti, risulta congrua e logica se si considera che i predetti impianti, in virtù dei criteri vigenti al momento dell’iscrizione al registro e previsti dall’art. 8 d.m. del 5 maggio 2011, si sono classificati in posizione poziore rispetto ad altri impianti, come quello della ricorrente, successivamente realizzati, e, a differenza di questi ultimi, hanno maturato, sulla base delle graduatorie già emanate ed efficaci, un diritto agli incentivi che risultano posti a carico del limite di spesa previsto dal d.m. del 5 maggio 2011.

Per altro, contrariamente a quanto dedotto nel gravame, la disciplina transitoria prevista, a sua volta, dal d. m. 05/05/11 in relazione al superamento del regime incentivante stabilito dal d. m. 06/08/10 non è idonea ad assurgere a parametro di valutazione della legittimità del citato art. 1 d. m. 05/07/2012 in ragione della sensibile differenza tra i sistemi incentivanti in questione (ai fini del conseguimento degli incentivi per il Secondo Conto era, infatti, sufficiente la mera entrata in esercizio dell’impianto mentre il Terzo Conto richiede per i “grandi impianti” – come quello della ricorrente – l’iscrizione nel registro in posizione utile per gli anni 2011 e 2012).

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La novità e la peculiarità delle questioni giuridiche oggetto di causa giustificano la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 9 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Donatella Scala, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

 

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)