T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-ter, 13 febbraio2014, n. 1805, in tema di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Energia – Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – D.M. 20 novembre 2012 – Determinazione della componente del costo evitato di combustibile (CEC) di cui al provvedimento Cip 6/92 – Quantificazione del CEC a conguaglio relativo all’annualità 2010 – Provvedimento del G.S.E. inerente la richiesta di emissione dei documenti contabili relativi ai conguagli tariffari e relativo saldo – Legittimità.
1) Il decreto ministeriale 20 novembre 2012, che determina i criteri di quantificazione del CEC (costo evitato di combustibile), espressamente si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010 e costituisce, quindi, corretta base di ricalcolo del conguaglio relativo all’anno 2010.
2) L’aggiornamento di cui al decreto ministeriale 8 giugno 2011 riguardava solo una delle voci del CEC (costo evitato di combustibile) ed in particolare il costo del gas, ma non anche il “consumo specifico correlato al miglioramento dell’efficienza di conversione”, per la cui determinazione non v’è stata alcuna riapertura del procedimento né intervento in autotutela, ma unicamente il completamento con il d.m. 20 novembre 2012 di quello previsto dall’articolo 30, comma 15, della legge n. 99 del 2009.
3) Il d.m. 20 novembre 2012 costituisce legittima applicazione dell’articolo 30, comma 15, della legge n. 99 del 2009, anche con riferimento all’aggiornamento del CEC (costo evitato di combustibile) per l’anno 2010. L’articolo 30, comma 15, infatti, ha introdotto significative innovazioni, in particolare prevedendo che il parametro di riferimento deve, tra l’altro, tenere conto dell’evoluzione dell’efficienza di conversione, venendo ad incidere in tal modo sulla componente CEC legata allo sviluppo tecnologico. Una volta accertato (parere del Consiglio di Stato 21 marzo 2012, n. 130/11) che l’articolo 30 citato si applica anche alle “iniziative prescelte”, legittimamente il d.m. 20 dicembre 2012 ha provveduto all’aggiornamento anche dei valori del “consumo specifico”. Né tale determinazione costituisce violazione di affidamento del privato, perché il quadro di riferimento precedente non poteva legittimare alcun affidamento quando lo stesso CIP già prevedeva la possibilità di aggiornare tale elemento.
N. 01805/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01255/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2013, proposto da
REA DALMINE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria n. 5 presso lo studio Romanelli e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Guido Francesco Romanelli del foro di Roma e Riccardo Montanaro e Laura Ferrua Magliani del foro di Torino
contro
– GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, viale Bruno Buozzi n. 109 presso lo studio dell’avv. Carlo Malinconico che, unitamente agli avv.ti Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, Maria Antonietta Fadel e Antonio Pugliese, lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
– MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
– AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente giudizio;
– CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO, in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio
per l’annullamento
dei seguenti atti:
a) provvedimento prot. n. GSE P20120229977 del 19 dicembre 2012 con cui il G.S.E., a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale del 20 novembre 2012, ha chiesto di provvedere, separatamente per anno di competenza e per ciascun impianto riportato nel prospetto allegato, all’emissione dei documenti contabili relativi ai conguagli tariffari degli anni ivi indicati e al pagamento a favore del G.S.E. dell’importo corrispondente al saldo dei suddetti documenti contabili tramite bonifico;
b) ove necessario, decreto ministeriale del 20 novembre 2012 nella parte in cui applica retroattivamente all’anno 2010 i criteri per la determinazione del costo evitato di combustibile a conguaglio stabiliti per l’anno 2011,
per la declaratoria del diritto della società ricorrente a percepire le somme a conguaglio per il 2010
e per la condanna del Gestore a corrispondere le somme in esame alla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del G.S.E., del Ministero dello sviluppo economico e dell’Autorità per l’energia ed il gas;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 29/01/13 e depositato il 07/02/13 la Rea Dalmine s.p.a ha impugnato il provvedimento prot. n. GSE P20120229977 del 19/12/12, con cui il G.S.E., a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale del 20 novembre 2012, ha chiesto di provvedere, separatamente per anno di competenza e per ciascun impianto riportato nel prospetto allegato, all’emissione dei documenti contabili relativi ai conguagli tariffari degli anni ivi indicati e al pagamento a favore del G.S.E. dell’importo corrispondente al saldo dei suddetti documenti contabili tramite bonifico, e, ove necessario, il predetto decreto ministeriale del 20 novembre 2012 nella parte in cui applica retroattivamente all’anno 2010 i criteri per la determinazione del costo evitato di combustibile a conguaglio stabiliti per l’anno 2011.
Il G.S.E. – Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 18/02/13, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Anche il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, costituitisi in giudizio con memoria depositata il 25 febbraio 2013, hanno concluso per la reiezione del gravame.
All’udienza pubblica del 14 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La Rea Dalmine s.p.a. impugna il provvedimento prot. n. GSE P20120229977 del 19/12/12, con cui il G.S.E., a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale del 20 novembre 2012, ha chiesto di provvedere, separatamente per anno di competenza e per ciascun impianto riportato nel prospetto allegato, all’emissione dei documenti contabili relativi ai conguagli tariffari degli anni ivi indicati e al pagamento a favore del G.S.E. dell’importo corrispondente al saldo dei suddetti documenti contabili tramite bonifico, e, ove necessario, il predetto decreto ministeriale del 20 novembre 2012 nella parte in cui applica retroattivamente all’anno 2010 i criteri per la determinazione del costo evitato di combustibile a conguaglio stabiliti per l’anno 2011.
Con la prima censura la ricorrente deduce i vizi di violazione dell’art. 30 comma 15 l. n. 99/2009 e del d.m. 20/11/12 nonché eccesso di potere sotto vari profili in quanto il provvedimento del 9 gennaio 2013, con cui il Gestore ha operato il ricalcolo del conguaglio relativo al costo evitato di combustibile – CEC per l’anno 2010, sarebbe stato emanato in assenza di un supporto normativo dal momento che il d.m. del 20/11/12 non riguarderebbe il conguaglio del 2010 che, invece, sarebbe già stato disciplinato in maniera definitiva dal d.m. 8 giugno 2011 in attuazione del quale nel luglio 2011 il Gestore stesso avrebbe provveduto ad emanare i provvedimenti di quantificazione del conguaglio per il 2010.
Il motivo è infondato.
Il provvedimento impugnato ha correttamente provveduto a ricalcolare il conguaglio relativo all’anno 2010 in pedissequa attuazione di quanto previsto dal d.m. 20/11/12 che estende alla predetta annualità i parametri stabiliti dal testo normativo in esame.
Ciò è confermato dal tenore letterale dell’art. 1 del decreto del 20/11/12, in cui sono indicati i criteri di quantificazione del CEC (costo evitato di combustibile) ivi espressamente dichiarati applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2010, e dallo stesso titolo della disposizione in questione (che recita: “quantificazione del CEC a conguaglio a partire dall’anno 2010”).
Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 7 e ss. l. n. 241/90 in quanto il gravato provvedimento costituirebbe la riapertura di un procedimento, ovvero quello volto alla determinazione del conguaglio relativo all’anno 2010, già definito con gli atti di liquidazione emanati in attuazione del d.m. 8 giugno 2011 e, pertanto, avrebbe dovuto essere necessariamente preceduto dalla formalità partecipativa prevista dalla disposizione in esame.
La censura è infondata.
In proposito, il Tribunale ritiene di non potere condividere il presupposto (pregressa definizione del conguaglio relativo all’anno 2010), su cui si poggia la doglianza, in quanto, come si avrà modo di esplicitare in prosieguo in occasione dell’esame della terza censura, lo stesso d.m. 8 giugno 2011 aveva specificato che l’aggiornamento, ivi previsto, riguardava solo una delle voci del CEC e, precisamente, il costo del gas e non anche il consumo specifico, correlato al miglioramento dell’efficienza di conversione, per il quale ultimo si sarebbe dovuto attendere il parere richiesto al Consiglio di Stato.
Pertanto, nella fattispecie non vi è stata alcuna riapertura di un procedimento già definito ma solo il completamento dell’attuazione dell’art. 30 comma 15 l. n. 99/09 già preannunciata dal d.m. 8 giugno 2011.
In ogni caso deve ritenersi applicabile all’ipotesi in esame la preclusione giurisdizionale all’annullamento, prevista dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, in ragione della correttezza sostanziale dell’atto impugnato, profilo che sarà compiutamente esaminato in occasione del vaglio della successiva censura.
Con il terzo motivo la ricorrente, nell’ipotesi in cui il provvedimento del 9 gennaio 2013 dovesse legittimamente fondarsi sul d.m. del 20/11/12, prospetta l’illegittimità di tale ultimo testo normativo in riferimento ai vizi di violazione dell’art. 21 bis l. n. 241/90 ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto:
– il decreto ministeriale non conterrebbe alcuna indicazione e riferimento circa il ricalcolo del conguaglio per l’anno 2010, come si evincerebbe dal titolo e dalle premesse del decreto e dal fatto che nel sito web del Ministero dello sviluppo economico in data 9 giugno 2011 sarebbe stato pubblicato il d.m. 8 giugno 2011 avente ad oggetto la definitiva quantificazione del conguaglio predetto;
– se il d.m. del 20/11/12 fosse ritenuto applicabile anche ai conguagli relativi al 2010 lo stesso violerebbe i limiti previsti dalla legge in materia di retroattività degli atti amministrativi, lederebbe l’affidamento degli operatori e costituirebbe una sorta di annullamento in autotutela della precedente disciplina privo di adeguata motivazione.
Il motivo è infondato.
Prima di esaminare il merito della censura il Tribunale ritiene necessaria una breve ricognizione del quadro normativo di riferimento.
La legge n. 9/1991 ha stabilito un particolare regime giuridico per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate prevedendo una disciplina finalizzata alla liberalizzazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, attraverso l’eliminazione della riserva disposta in favore dell’Enel e l’abolizione, per i soggetti che intendono provvedere all’installazione dei relativi impianti, delle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica.
In particolare, l’art. 22 della predetta legge prevede che “l’eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all’Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all’articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall’articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308…La cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento dell’energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l’Enel in conformità ad una convenzione tipo, approvata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite le regioni, che terrà conto del necessario coordinamento dei programmi realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell’Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche di cui al comma 1”.
In attuazione di tale disposizione, il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) ha adottato il provvedimento CIP n. 6/92, con cui sono stati definiti i prezzi di cessione, secondo il criterio del costo evitato (CEC articolato nelle voci del costo di impianto, del costo di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del costo di combustibile), i criteri di aggiornamento dei predetti prezzi e un’ulteriore componente incentivante, correlata ai maggiori costi di investimento delle diverse tipologie di impianto e riconosciuta solo per i primi otto anni di esercizio.
L’energia elettrica ritirata è rivenduta sul mercato elettrico dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a. (subentrato, nel frattempo, all’Enel nella titolarità dei diritti e degli obblighi relativi all’acquisto di energia elettrica prodotta da altri produttori nazionali).
Successivamente la legge n. 481/95 ha trasferito all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni in materia, tra cui quelle attribuite in precedenza al CIP, ed all’art. 3 comma 7 ha previsto che “il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all’ENEL S.p.A. entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d’altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attività primaria dell’azienda”.
Per “iniziative prescelte”, ai sensi del suddetto articolo, si intendono quelle riferibili ad impianti di generazione nella titolarità di soggetti privati diversi dai produttori/distributori, che sono stati prescelti dall’Enel per la stipula delle convenzioni riguardanti la cessione dell’energia, entro la data di entrata in vigore della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Per quanto concerne, poi, l’aggiornamento del CEC, il provvedimento CIP n. 6/92 prevedeva criteri di aggiornamento automatici, specificati, per effetto del D.M. 4 agosto 1994, dall’accordo Snam/Confindustria che ha avuto scadenza il 31 dicembre 2006.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha proceduto all’aggiornamento del CEC, in virtù dei poteri alla stessa conferiti dall’art. 3, comma 1 l. n. 481/85.
In quest’ottica, l’art. 2, comma 141 l. n. 244/07 ha stabilito che “a far data dal 1° gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell’aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, tenendo conto dell’effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale”.
Successivamente è intervenuto l’art. 30 comma 15 l. n. 99/09 secondo cui, “in conformità a quanto previsto dall’ articolo 2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dall’anno 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, è aggiornato trimestralmente il valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio. Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresì conto dell’evoluzione dell’efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/06 del 15 novembre 2006”.
La norma presenta significative innovazioni, rispetto al previgente quadro normativo, in quanto individua nel Ministero dello sviluppo economico l’autorità competente a provvedere all’aggiornamento del CEC (in luogo dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas attualmente titolare di un mero potere di proposta), e stabilisce che il parametro di riferimento deve, tra l’altro, tenere conto dell’evoluzione dell’efficienza di conversione, venendo ad incidere in tal modo sulla componente del CEC legata allo sviluppo tecnologico.
Ed, infatti, in via generale, la determinazione del CEC costituisce la risultante del prodotto tra il prezzo del gas ed il consumo specifico, quest’ultimo inteso quale rapporto tra l’energia in entrata (chimica, solare, ecc.) e l’energia elettrica prodotta alla fine del ciclo (si veda, in proposito, l’art. 1 dell’allegato A della delibera PAS n. 9/2010 emessa dall’Autorità per l’energia ed il gas).
L’art. 30 l. n. 90/2009 ha, pertanto, attribuito al Ministero dello sviluppo economico la possibilità di intervenire, ai fini della determinazione del costo evitato di combustibile a partire dal 2009, non solo sul costo del gas ma anche sul “consumo specifico” per tenere conto “dell’evoluzione dell’efficienza di conversione”.
Dall’esame delle premesse del decreto dell’8 giugno 2011 emerge, poi, che il Ministero ha avuto necessità di richiedere al Consiglio di Stato un parere circa l’applicabilità dell’art. 30 comma 15 l. n. 90/99 anche alle iniziative prescelte proprio in relazione all’aggiornamento “del criterio dell’evoluzione dell’efficienza di conversione, il quale incide, per l’appunto, sulla componente <immutabile> del CIP 6, e non già con riferimento alle nuove modalità di aggiornamento dei parametri legati al mercato del gas, in riferimento ai quali il quadro preesistente non poteva legittimare alcun affidamento, in quanto lo stesso CIP già prevedeva la possibilità di aggiornare tale elemento, come sottolineato dalla citata giurisprudenza di questo Collegio” (parere reso dal Consiglio di Stato nell’Adunanza del 21 marzo 2012 in relazione all’affare n. 00130/2011).
Proprio per questo motivo il decreto dell’8 giugno 2011 si è limitato a “procedere prioritariamente alla definizione dei valori a conguaglio della componente CEC per l’anno 2010 sulla base del mero aggiornamento del valore del combustibile convenzionale” (ultimo alinea delle premesse dell’atto) individuando all’articolo 1 il solo “valore del prezzo medio del combustibile convenzionale” e i valori del consumo specifico, quali definiti dal provvedimento CIP 6/92 e dalla deliberazione dell’Autorità n. 81/99, in attesa della decisione del Consiglio di Stato sulla possibilità di aggiornare anche per le iniziative prescelte i valori del consumo specifico.
Una volta intervenuto il parere del Consiglio di Stato, che ha sancito l’applicabilità dell’art. 30 l. n. 90/09 anche alle iniziative prescelte, il d.m. 20/12/12 ha provveduto all’aggiornamento anche dei valori del “consumo specifico” (artt. 1 e 3), per tenere conto dell’ “evoluzione dell’efficienza di conversione” specificamente indicata dall’art. 30 l. n. 99/09 come uno dei criteri cui parametrare – a partire dall’anno 2009 – il costo evitato di combustibile; tale aggiornamento ha riguardato il periodo decorrente dal 1 gennaio 2010 (come indicato dall’art. 1 del d.m. 20/11/12).
Dall’esame dell’evoluzione della normativa che regola la fattispecie emerge l’infondatezza della terza censura in quanto, contrariamente a quanto ivi dedotto, il decreto ministeriale del 20/11/12 contiene specifiche indicazioni quanto alle modalità di quantificazione del CEC a conguaglio relativo all’annualità 2010 (si vedano, in particolare, gli artt. 1-3).
Nessun legittimo affidamento, poi, può la ricorrente invocare sulla base dell’adozione del d.m. 8 giugno 2011 in quanto nel predetto testo normativo è espressamente specificato (quart’ultimo, terz’ultimo e ultimo alinea delle premesse ove si dà esplicitamente atto dell’applicazione della delibera PAS dell’Autorità n. 9/2010 “ad eccezione delle proposte finalizzate a tener conto dell’evoluzione dell’efficienza di conversione” di talchè si è “ritenuto di dover procedere prioritariamente alla definizione dei valori a conguaglio della componente CEC per l’anno 2010 sulla base del mero aggiornamento del valore del combustibile convenzionale”) che l’aggiornamento del CEC è limitato al valore del combustibile in attesa dell’emissione del parere del Consiglio di Stato necessaria per “dare compiuta attuazione alle disposizioni della legge n. 99/09” (penultimo alinea della premessa).
Va, in proposito, evidenziato che la richiesta del parere al Consiglio di Stato è stata determinata proprio dall’esigenza del Ministero dello sviluppo economico di sapere se l’aggiornamento collegato all’efficienza di conversione riguardasse anche le iniziative in corso (come si evince dal testo del parere stesso del Consiglio di Stato) non dubitandosi che queste ultime fossero, invece, interessate, già sulla base della normativa previgente, dall’aggiornamento riguardante il costo del gas; ciò, di per se solo (e, cioè, a prescindere dalla riconducibilità dell’impianto della ricorrente nell’ambito delle c.d. “iniziative prescelte”), ha reso provvisoria la disciplina prevista dall’art. 8 d.m. 8 giugno 2011 in quanto volutamente priva di ogni riferimento all’aggiornamento del c.d. consumo specifico.
A conferma dell’inesistenza di un affidamento giuridicamente tutelabile è, poi, da evidenziare che è stata la stessa legge n. 99/09 a prevedere espressamente la possibilità di aggiornare, a partire dal 2009 (e, quindi, dall’annualità precedente a quella da cui parte l’applicazione del d.m. 20/11/12), il valore del CEC tenendo conto del valore del combustibile e dell’efficienza di conversione con ciò prefigurando, sin d’allora, le modalità di calcolo della quantificazione del costo stesso compiutamente attuate solo con il d.m. 20/11/12.
Proprio per questi motivi, la disciplina del CEC relativa al conguaglio 2010 non poteva ritenersi definitivamente perfezionata con il d.m. 8 giugno 2011 di talchè il d.m. 20/11/12 non costituisce un annullamento in autotutela del decreto del 2011 ma solo il completamento della disciplina provvisoria dello stesso e ciò in specifica attuazione di quanto previsto dall’art. 30 comma 15 l. n. 99/09.
La circostanza in esame induce il Tribunale ad escludere che nella fattispecie si sia in presenza di un’illegittima retroattività del d.m. del 20/11/12 in quanto lo stesso non ha inciso, come già evidenziato, su “situazioni esaurite e definitivamente consolidate” ma si è limitato a quantificare, secondo un parametro oggettivo, vincolato e legato al miglioramento del rendimento energetico, una delle voci del CEC ovvero il consumo specifico rispetto al quale nessun affidamento può essere invocato dalla ricorrente trattandosi di elemento correlato all’efficienza di conversione e, quindi, avulso da ogni possibilità d’intervento del privato e dalla componente specificamente incentivante della tariffa.
Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.
La peculiarità e la novità della questione giuridica oggetto di causa giustificano la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle Camere di Consiglio dei giorni 14 novembre 2013 e 20 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Carlo Taglienti, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
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L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)