T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 20 novembre 2010, n. 6473

 

Partecipazione di una P.A. ad una impresa – Rispetto delle procedure ad evidenza pubblica – Insussistenza se l’impresa produce servizi e beni destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza – Giurisdizione Amministrativa – Non sussiste.

 

N. 06473/2010 REG. DEC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale

per la Toscana  (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1610 del 2010, proposto da: Lucespettacolo S.r.l. in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Banfi e con domicilio eletto presso Domenico Zezza in Firenze, viale Milton n. 33;

contro

Gestioni Cinematografiche S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Fausto Falorni e con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dell’Oriuolo n. 20;

nei confronti di

Live 95 di Simone Dall’Oglio e Barbagli David S.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisa Frascino e Marta Paolini, con domicilio eletto presso la seconda in Firenze, via della Cernaia n. 31;

per l’annullamento, previa sospensione

– del provvedimento (verbale di gara del 28 luglio 2010) con il quale la ditta Live ’95 snc è stata ammessa a presentare offerta nella gara, indetta mediante procedura negoziata e con lettera di invito del 1° luglio 2010, per l’affidamento dei servizi tecnici e di scena relativi alle attività di spettacolo presso i teatri Industri e Moderno di Grosseto per le stagioni 2010/11, 2011/12 e 2012/13;

– del provvedimento (verbale di gara del 28 luglio 2010) di aggiudicazione provvisoria dei servizi alla medesima Live ’95;

– del provvedimento, comunicato con lettera del 6 settembre 2010 (prot. n. 171) inviata con posta ordinaria e pervenuta alla ricorrente in data 10 settembre 2010 (all. 11), con il quale la Gestioni Cinematografiche s.r.l. ha aggiudicato in via definitiva alla Live ’95 snc la gestione dei servizi tecnici e di scena relativi alle attività di spettacolo presso i teatri Industri e Moderno di Grosseto per le stagioni 2010/11, 2011/12 e 2012/13;

– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti;

– di tutti gli atti e le verifiche effettuate dalla stazione appaltante ed inerenti la medesima procedura di gara;

– e/o dichiarazione di inefficacia del contratto di affidamento dei servizi alla Live 95 snc, qualora venisse stipulato nelle more del presente giudizio;

ed in subordine per l’annullamento,

ove occorrer possa, della “Richiesta di offerta per l’affidamento dei servizi tecnici e di scena relativi alle attività di spettacolo organizzati nei Teatri Moderno e degli Industri di Grosseto” di cui alla lettera dell’amministratore unico della Gestioni Cinematografiche s.r.l. n. prot. 107 del 1° luglio 2010, pervenuta alla ricorrente il 2 luglio 2010;

nonché per la condanna

della Gestioni Cinematografiche s.r.l. al risarcimento del danno, in forma specifica o, in via subordinata, per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestioni Cinematografiche S.r.l. e di Live 95 S.n.c.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che con il presente ricorso é impugnata la procedura selettiva indetta dalla società intimata per acquisire i servizi necessari alla gestione di due teatri, uno di sua proprietà e un altro in proprietà del Comune di Grosseto;

Considerato che:

– la società intimata è costituita in forma di società a responsabilità con unico socio, il quale ultimo è identificabile nella Investia s.r.l. il cui capitale appartiene a sua volta al Comune di Grosseto;

– il possesso di un’impresa da parte di una amministrazione pubblica è solo uno degli elementi per verificarne l’assoggettabilità obbligatoria alle procedure di evidenza pubblica, essendo decisiva la qualificazione del suo scopo sociale;

– lo scopo sociale dell’intimata consiste nell’acquisto, gestione e amministrazione di sale cinematografiche per pubblici spettacoli nonché nella compravendita e conduzione di terreni agricoli;

– tali attività sono dirette alla produzione di servizi e beni destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza e pertanto l’intimata non può qualificarsi come organismo di diritto pubblico, né può comunque reputarsi tenuta al rispetto delle procedure di evidenza pubblica ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Ritenuto pertanto, come correttamente eccepito dalla difesa dell’intimata, che sussista nel caso di specie difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario ex art. 131, comma 1, lett. e) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, al quale le parti vengono pertanto rimesse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del d.lgs. 104/2010;

Ritenuto inoltre di condannare la ricorrente al pagamento delle spese legali nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA, a favore di Gestioni Cinematografiche S.r.l. e di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA, a favore di Live 95 S.n.c.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)

dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e rimette le parti al giudice ordinario.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Papiano, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Alessandro Cacciari, Primo Referendario, Estensore

 

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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