T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, Sez. I, 1 settembre 2010, n. 7890, in materia di limitazioni al diritto di accesso;
T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, Sez. I, 1 settembre 2010, n. 7890
Diritto di accesso – Caso di dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso delle attività ispettive – Non sussiste – Caso di intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con la dipendente interessata – Sussiste.
N. 07890/2010 REG.SEN.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Emilia Romagna (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 740 del 2010, proposto da:
Guido Longhini, rappresentato e difeso dagli avv. Susanna Cavallina, Lucilla Fossaceca, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
Direzione Regionale del Lavoro dell’Emilia Romagna;
nei confronti di
Debora Asunis;
per l’annullamento
del rifiuto di accesso di cui al provvedimento n.4998 del 13.5.2010.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2010 il dott. Grazia Brini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato e ritenuto quanto segue:
1. Il ricorrente Longhini Guido espone:
-che il 19 marzo 2009 è stato eseguito un accesso ispettivo presso il bar dell’area di servizio Total in San Lazzaro di Savena via Emilia 401, dallo stesso gestito fino al 7.12.2007 ;
-che in data 16 febbraio 2010 l’ispettore ha redatto verbale di illecito amministrativo contestando al ricorrente di avere impiegato irregolarmente una lavoratrice come barista di IV livello dal 25.5.2007 al 10.6.2007 e dal 25.8.2007 al 30.9.2008 e liquidando sanzioni per €.57.180,04;
-che il verbale è stato notificato il 10.4.2010;
-che il 16.4.2010 il ricorrente ha presentato istanza di accesso ai documenti, ivi compresi (punto 3) i verbali delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice e dagli altri soggetti non meglio identificati;
-che il 13.5.2010, con la nota in epigrafe indicata, la Direzione regionale del lavoro ha respinto per tale parte l’istanza di accesso, richiamando gli articoli 2, comma 1, lett. c) e g) e 3 del d.m. n. 757/1994, recante la disciplina della sottrazione all’accesso dei documenti, formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro, ai sensi dell’art. 24 della l. n. 241 del 1990;
-che, pendente la richiesta di accesso, il ricorrente ha presentato ricorso ex art.17 dlgs 124/2004, redatto sulla base di presunzioni dato che nessun elemento era stato possibile verificare.
Con il ricorso all’esame, notificato all’Amministrazione ed alla lavoratrice controinteressata, rappresenta che la richiesta di accesso si basa sull’esigenza di conoscere il fondamento della pretesa della P.A. onde compiutamente difendersi in sede giurisdizionale allorchè, come potrebbe accadere, il ricorso ex art.17 d lgs 124/2004 venisse disatteso e lo stesso si trovasse a dovere opporre innanzi al Tribunale del Lavoro una ordinanza ingiunzione; quanto alle motivazioni del diniego, rappresenta che la controinteressata non lavora più presso la società, messa in liquidazione dal 7.12.2007, e che non è dato sapere quale rischio concreto corrano la stessa o ipotetici terzi in ordine ad azioni discriminatorie o ad indebite pressioni, ovvero al pregiudizio del loro diritto alla riservatezza.
E’ costituita e resiste al ricorso l’Amministrazione intimata.
2. Ritiene il collegio che il ricorso sia fondato per quanto riguarda l’accesso ai verbali delle dichiarazioni di cui al punto 3 della richiesta.
La delicata materia della sottrazione al diritto di accesso delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso delle attività ispettive ha visto contrapporsi un orientamento in senso positivo, anche con disapplicazione della norma regolamentare richiamata dall’Amministrazione, e, più recentemente, negativo (Consiglio Stato , sez. VI, 22 aprile 2008, n. 1842), basato quest’ ultimo sulla prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, a tutela della sicurezza e della regolarità dei rapporti di lavoro, rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione (il primo, infatti, non potrebbe non essere compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute, mentre il secondo risulta comunque garantito dall’obbligo di motivazione per eventuali contestazioni e dalla documentazione che ogni datore di lavoro è tenuto a possedere).
Ritiene il collegio che, come di recente affermato, (Consiglio di Stato,VI, 736/2009) il giudizio di prevalenza dell’uno o dell’altro interesse sia possibile sulla base di una valutazione “caso per caso”, e che nel caso di specie sia decisiva la circostanza – non contestata – dell’ intervenuta cessazione del rapporto di lavoro con la dipendente interessata, posto che l’art. 3, comma 1, lettera C) del citato d. m. n. 757/1994 dispone che la sottrazione all’accesso permane finché perdura il rapporto di lavoro, e posto che non risulta che i documenti in questione siano coperti da segreto istruttorio penale.
Nè appare condivisibile la prospettazione della difesa erariale che, pur dando atto dell’intervenuta cessazione del rapporto, indica nell’ordinanza ingiunzione il provvedimento conclusivo da cui dovrebbe cessare la sottrazione all’accesso: anche il verbale di accertamento è, alla stregua dell’art.17 del d.lgs. 124/2004, atto autonomamente lesivo ed impugnabile (ed effettivamente impugnato nella fattispecie), e l’art.24 settimo comma della legge n.241/1990, dopo le modiche introdotte con la legge n.15/2005, prevede che deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Non si tratta quindi nel caso di disapplicare alcunché, ma di interpretare la norma regolamentare alla stregua dei principi posti dalle norme primarie.
Per questa parte il ricorso va accolto, e va ordinato alla DPL di Bologna di consentire, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla notifica a cura del ricorrente se più tempestiva, la visione e l’estrazione di copia dei verbali delle dichiarazioni rese dalla lavoratrice.
Quanto alle dichiarazioni rese da altre persone informate sui fatti di cui è generica menzione nel verbale, queste dovranno essere rese accessibili qualora non si tratti di lavoratori tuttora impiegati nella struttura, e con copertura delle relative generalità.
3. Quanto alla risposta data dall’Amministrazione sui punti 2 e 4 (“si comunica che agli atti non vi è alcuna documentazione inerente la richiesta medesima”) il ricorso è inammissibile, posto che, per giurisprudenza pacifica, il diritto d’accesso riguarda esclusivamente documenti già esistenti e detenuti dall’Amministrazione, così che esso non può essere invocato allorché lo stesso interessato non chieda l’esibizione di documenti di cui sia certa l’esistenza, ma intenda provare l’esistenza di documenti che egli afferma essere stati a suo tempo formati (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7463; id., sez. IV, 22 febbraio 2003, n. 961; id., sez. VI, 25 settembre 2002, n. 4883; id., sez. VI, 30 settembre 1998, n. 1346).
4. L’esito complessivo della controversia induce alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sezione prima, accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Rosaria Trizzino, Consigliere
Grazia Brini, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO