Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5174, in tema di appello incidentale
Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5174
Processo amministrativo – Appello incidentale – Riproposizione di generiche censure dedotte in primo grado – Inammissibilità.
N. 05174/2010 REG. DEC.
N. 01836/2010 REG. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 1836 del 2010, proposto da:
Anas Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Vincenzo Torcello, Luigi Gammuto, Elena Gammuto, Raffaele Gammuto, rappresentati e difesi dagli avv. Giandomenico Magrone, Lorenzo Brunetti, con domicilio eletto presso Giandomenico Magrone in Roma, piazza di Pietra, 26;
nei confronti di
Comune di Savona, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Provincia di Savona, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA: SEZIONE I n. 00308/2009, resa tra le parti, concernente OCCUPAZIONE ANTICIPATA FINALIZZATA ALL’ESPROPRIO DI TERRENI..
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vincenzo Torcello e di Luigi Gammuto e di Elena Gammuto e di Raffaele Gammuto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 giugno 2010 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per l’appellante ANAS l’avv. dello Stato Sica Brunetti e per gli appellati l’avv.Brunetti
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto innanzi al TAR per la Liguria gli attuali appellati , comproprietari di unità immobiliari siti in Comune di Savona in fregio al torrente Le Timbro impugnavano gli atti relativi alla procedura espropriativa di alcuni compendi immobiliari attivata dall’ANAS – Compartimento della viabilità della Liguria, per la realizzazione del progetto definitivo riguardante il raddoppio della strada statale 1 Aurelia bis tra i Comuni di Albisola Superiore e Savona.
In particolare, venivano impugnate : a) le note ANAS datate 1/9/2008 aventi ad oggetto.” notifica del decreto motivato, offerta indennità provvisoria e avviso sopralluogo immissione in possesso di alcune unità immobiliari; b) l’immissione in possesso di ANAS di unità immobiliari avvenuta il 30 settembre 2008;c) “tutti gli atti preparatori e prodromici ( progetto non definitivo e definitivo, comunicazione ai proprietari di avvenuta approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità” ; d) “ tutti gli atti conseguenti ( tre verbali in data 30 settembre 2008 relativi a stato di consistenza ed immissione in possesso )”.
Il TAR con sentenza n.308/2009 respingeva il gravame relativamente all’impugnazione delle deliberazione CIPE recante l’approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzanda arteria stradale , mentre lo accoglieva con riferimento al decreto di occupazione di urgenza che , ad avviso del giudice di primo grado non era motivato, in contrasto con quanto previsto dall’art.22 bis del DPR n.327/01.
L’ANAS ha impugnato tale sentenza , chiedendone la riforma perché erronea nelle statuizioni e prese conclusioni, lì dove con essa è stata erroneamente censurata la legittimità dell’ordinanza di occupazione di urgenza per difetto di motivazione, omettendosi di rilevare che, al contrario, l’immissione in possesso riguarda la realizzazione di lavori aventi una specifica qualificazione legale di urgenza in quanto volti all’esecuzione di un’opera ( il raddoppio della strada statale Aurelia bis ) rientrante nell’ambito di applicazione della legge obiettivo n.443/2001.
Gli appellati Torcello Vincenzo, Gammuto Luigi, Gammuto Elena e Gammuto Raffaele , con atto depositato il 25 marzo 2010 hanno proposto appello incidentale avverso la sentenza n.308/09.
Con tale gravame, i predetti precisano di non aver mai impugnato alcuni provvedimenti che pure in sentenza sono stati oggetto di prese statuizioni, ribadiscono che gli atti impugnati in primo grado sono solo quelli indicati nell’epigrafe del ricorso originariamente proposto e nel contestare la erroneità sul punto della sentenza di primo grado, ripropongono le censure già dedotte in prime cure e chiedono altresì il rigetto dell’appello principale proposto da ANAS.
All’odierna udienza pubblica la causa viene trattenuta in decisione.
DIRITTO
Così riassunti i fatti che hanno condotto alla presente fase del giudizio, va esaminato con priorità l’appello principale con cui ANAS ha dedotto , contrariamente a quanto statuito dal Tar, l’assenza di vizi di legittimità denunciati nei confronti dell’impugnata ordinanza di occupazione d’urgenza.
L’appello è fondato, meritando l’impugnata sentenza di essere riformata .
Parte appellante contesta la fondatezza della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto di condividere i rilievi del difetto di motivazione e della violazione di legge dedotti a carico dell’ordinanza di occupazione d’urgenza, atteso che, ad avviso di ANAS, detto provvedimento deve ritenersi adeguatamente motivato, avuto riguardo sia alla norma di cui all’art.22 bis del testo unico sugli espropri , sia alla sottoposizione dell’opera alle disposizioni della legge obiettivo.
Un tale assunto appare meritevole di positiva considerazione.
Sulla questione giuridica qui in evidenza si è già pronunziata la Sezione in occasione della trattazione di analoga impugnativa degli atti relativi alla procedura espropriativa riguardante la realizzazione dell’opera viaria di che trattasi, con la sentenza n.3355 del 2009 e il Collegio non ha motivo di discostarsi dalle prese statuizioni.
Vale qui ribadire quanto già in precedenza fatto rilevare nell’analoga controversia già definita con la citata decisione e cioè che l’ordinanza di occupazione d’urgenza nel richiamare la delibera CIPE n.77 del 3 agosto 2007 di approvazione del progetto definitivo dei lavori riguardante il raddoppio della strada statale Aurelia bis nonché “il carattere di particolare urgenza che rivestono i lavori da eseguire e conseguentemente il loro avvio” e che “le opere rientrano nella legge n.443 del 2001” deve ritenersi adeguatamente motivata.
Invero, già nel quadro normativo antecedente all’entrata in vigore del testo unico sugli espropri n.327 del 2001 , l’ordinanza di occupazione d’urgenza in quanto riguardante una fase puramente attuativa di quella relativa alla dichiarazione di pubblica utilità , indifferibilità ed urgenza dei lavori, appariva sufficientemente motivata con l’espresso riferimento a tale dichiarazione . ( cfr Cons Stato Sez Iv 25 agosto 2003 n.4813; idem 22 novembre 2002; Ad. Pl. 15 settembre 1999 n.15).
A seguito poi dell’entrata in vigore del citato art.22 bis deve ritenersi sufficiente la motivazione dell’ordinanza di occupazione che, come nella fattispecie, rilevi l’urgenza di consentire la realizzazione previste dal progetto di pubblica utilità.
A maggior ragione se , nel caso de quo, l’ordinanza impugnata in primo grado ha rilevato che l’immissione in possesso riguarda la realizzazione di lavori aventi una specifica qualificazione legale di urgenza , in quanto volti al raddoppio della strada statale Aurelia bis, rientrante nell’ambito di applicazione della “legge obiettivo” n.443/2001.
Pertanto, in accoglimento delle censure d’appello va riformata sul punto l’impugnata sentenza , rivelandosi in parte qua il ricorso di primo grado infondato.
Ma il decisum di primo grado va riformato anche nella parte che ha respinto il gravame originario.
Invero, il TAR ha concluso, dopo varie osservazioni di diritto, per l’infondatezza della impugnativa proposta avverso la delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo dell’opera viaria per cui è causa, ma a ben vedere tale atto deliberativo non risulta in primo luogo espressamente gravato, lì dove gli interessati hanno genericamente impugnato, come si evince dalla lettura dell’epigrafe del ricorso originario di primo grado, unicamente “ gli atti preparatori e prodromici –progetto non definitivo e definitivo di avvenuta approvazione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilità “ ( in tal senso vi è una conferma nell’appello incidentale e , in particolare, nella memoria difensiva dagli stessi depositata in giudizio , in cui si afferma espressamente che mai sono stati impugnati i predetti atti )
In ogni caso, avverso il presupposto atto deliberativo del CIPE di approvazione del progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera non vengono mossi rilievi o contestazioni specifiche in ordine alle scelte effettuate o ad altri vizi afferenti specificatamente siffatta determinazione , venendo esclusivamente dedotti nei confronti di quelli che sono genericamente indicati come “gli atti relativi alla procedura espropriativa” vizi relativi alla non corretta individuazione dei soggetti titolari dei diritti dominicali oggetto di ablazione e di errata notificazione degli atti ablatori, ad opera di messi notificatori incompetenti .
Ora, se così stanno le cose, in presenza di elementi di fatto e diritto univocamente diretti ad evidenziare la non ammissibilità in parte qua del ricorso proposto, il TAR avrebbe dovuto dichiarare il gravame esaminato in parte inammissibile e, in tale parte e nei predetti sensi, la sentenza va riformata.
Passando ad esaminare l’appello incidentale, tale gravame si appalesa inammissibile.
Invero, con esso vengono riproposte le censure già dedotte genericamente nei confronti degli atti della procedura espropriativa con il ricorso originario, venendo riprodotti i vizi relativi alla non esatta individuazione dei soggetti titolari dei diritti immobiliari e alla pretesa irritualità delle notifiche effettuate, sicchè l’impugnativa non può non incorrere nella già rilevata inammissibilità.
Conclusivamente, l’appello principale proposto da ANAS va accolto, mentre l’appello incidentale va dichiarato inammissibile.
Sussistono, peraltro giusti motivi, in ragione della specificità della vicenda oggetto di controversia, per compensare tra l le parti le spese e competenze del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ( Sezione Quarta) , definitivamente pronunziando, così dispone:
accoglie l’appello principale e in riforma dell’impugnata sentenza , in parte rigetta il ricorso di primo grado, in altra parte lo dichiara inammissibile;
dichiara inammissibile l’appello incidentale. .
Spese e competenze del doppio grado del giudizio compensate .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Armando Pozzi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione