Corte di Giustizia CE, Sez. III, 28 gennaio 2010, n. 406, sulla violazione della direttiva 1989/665/CE, in tema di contratti della P.A., per aver previsto termini discrezionali per la proposizione della domanda di risarcimento;
Corte di Giustizia CE, Sez. III, 28 gennaio 2010, n. 406
Contratti della P.A. Impugnativa e domanda di risarcimento – Termine per la proposizione dell’azione – Norme nazionali che prevedono decorrenze diverse – Disapplicazione.
Nel procedimento C-406/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Regno Unito), con decisione 30 luglio 2008, pervenuta in cancelleria il 18 settembre 2008, nella causa
Uniplex (UK) Ltd
contro
NHS Business Services Authority,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dalla sig.ra P. Lindh, dai sigg. A. Rosas, U. Lõhmus e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 settembre 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Uniplex (UK) Ltd, dal sig. M. Sheridan, barrister, e dalla sig.ra A. Stanic, solicitor;
– per la NHS Business Services Authority, dal sig. R. Williams, barrister;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra I. Rao, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra K. Smith, barrister;
– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e J. Möller, in qualità di agenti;
– per l’Irlanda, dal sig. D. O’Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. A. Collins, SC;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. White e M. Konstantinidis, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 ottobre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 89/665»), per quanto riguarda la data in cui inizia a decorrere il termine per proporre ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.
2 Tale questione è sorta nell’ambito di una controversia nella quale si contrappongono la Uniplex (UK) Ltd (in prosieguo: la «Uniplex») e la NHS Business Services Authority (in prosieguo: la «NHS») in merito alla conclusione di un accordo quadro.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 prevede che:
«Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinati dalle direttive 71/305/CEE [del Consiglio 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5)], 77/62/CEE [del Consiglio 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU 1977, L 13, pag. 1)] e 92/50/CEE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e, in particolare, quanto più rapidi possibile, secondo le condizioni previste negli articoli seguenti, in particolare nell’articolo 2, paragrafo 7, qualora violino il diritto comunitario in materia di appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono».
4 L’art. 2, n. 1, della direttiva 89/665 così dispone:
«Gli Stati membri fanno sì che i provvedimenti presi ai fini dei ricorsi di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che permettano di:
a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d’urgenza provvedimenti provvisori intesi a riparare la violazione o impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione pubblica di un appalto o l’esecuzione di qualsiasi decisione presa dalle autorità aggiudicatrici;
b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nei documenti di gara, nei capitolati d’oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell’appalto in questione;
c) accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione».
5 L’art. 41, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), prevede quanto segue:
«1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione di un appalto o all’ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi per i quali hanno rinunciato a concludere un accordo quadro, ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara e di riavviare la procedura o ad attuare di un sistema dinamico di acquisizione; tale informazione è fornita per iscritto se ne è fatta richiesta alle amministrazioni aggiudicatrici.
2. Su richiesta della parte interessata, l’amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima possibile:
– a ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua candidatura,
– ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all’articolo 23, paragrafi 4 e 5, i motivi della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali,
– ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o delle parti dell’accordo quadro.
Il termine per tali comunicazioni non può in alcun caso essere superiore a quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta».
La normativa nazionale
6 L’art. 47, n. 7, lett. b), della normativa del 2006 in materia di appalti pubblici (Public Contracts Regulations 2006; in prosieguo: la «normativa del 2006»), adottato al fine di trasporre la direttiva 89/665 nel diritto nazionale, così dispone:
«Per avviare il procedimento ai sensi del presente articolo occorre che:
(…)
b) il ricorso sia proposto senza indugio, e in ogni caso entro 3 mesi dalla data in cui sono emersi i motivi per agire, a meno che la High Court ritenga che sussista un valido motivo per prorogare tale termine».
Causa principale e questioni pregiudiziali
7 La Uniplex, società con sede nel Regno Unito, è distributrice esclusiva in tale Stato membro di emostatici prodotti dalla Gelita Medical BV, società con sede nei Paesi Bassi.
8 La NHS fa parte del National Health Service, un servizio sanitario pubblico del Regno Unito appartenente allo Stato e gestito da quest’ultimo. Essa costituisce un’amministrazione aggiudicatrice ai sensi della direttiva 2004/18.
9 Il 26 marzo 2007 la NHS ha indetto una gara a procedura ristretta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di emostatici. Il relativo bando di gara veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 28 marzo 2007.
10 Il 13 giugno 2007 la NHS ha rivolto un invito a presentare offerte a cinque fornitori che avevano manifestato un interesse per tale accordo quadro, tra i quali anche la Uniplex. Le offerte dovevano essere presentate entro il 19 luglio 2007.
11 I criteri di aggiudicazione e la loro valutazione, indicati nella documentazione per la partecipazione alla gara d’appalto inviata agli offerenti, erano i seguenti: prezzo e altri fattori costo-benefici, 30%, qualità e accettabilità clinica, 30%, assistenza al prodotto e formazione, 20%, puntualità e capacità di consegna, 10%, gamma di prodotti e suo sviluppo, 5%, sostenibilità ambientale, 5%.
12 La Uniplex ha presentato la sua offerta il 18 luglio 2007.
13 Il 22 novembre 2007 la NHS ha inviato alla Uniplex una lettera in cui dichiarava di aver deciso di concludere un accordo quadro con tre offerenti. La Uniplex veniva informata del fatto che non era stata prescelta per la conclusione di un accordo quadro, avendo riportato il punteggio più basso tra i cinque offerenti che erano stati invitati a presentare un’offerta e avevano aderito all’invito. Tale lettera riportava i criteri di aggiudicazione con la rispettiva valutazione e comunicava i nominativi degli offerenti vincitori, la fascia dei punteggi assegnati alle offerte selezionate e il punteggio assegnato all’offerta della Uniplex.
14 Secondo tale lettera, la fascia dei punteggi attribuiti alle offerte selezionate era compresa tra 905,5 e 971,5, punti, mentre il punteggio assegnato alla Uniplex era pari a 568.
15 La lettera del 22 novembre 2007 informava inoltre la Uniplex del suo diritto di impugnare la decisione di concludere l’accordo quadro in questione, del periodo obbligatorio di sospensione di 10 giorni precedenti la conclusione dello stesso, applicabile a decorrere dalla data di notificazione di tale decisione e del suo diritto di chiedere un’ulteriore valutazione.
16 La Uniplex ha chiesto una siffatta verifica con e-mail del 23 novembre 2007.
17 Con lettera del 13 dicembre 2007 la NHS ha fornito informazioni più dettagliate circa il metodo di valutazione dei criteri di aggiudicazione per quanto riguarda le caratteristiche e i vantaggi relativi delle offerte selezionate rispetto all’offerta della Uniplex.
18 Da tale lettera risultava in particolare che, da un lato, la Uniplex aveva ricevuto un punteggio pari a zero per il criterio del prezzo e degli altri fattori costo-benefici, poiché aveva indicato i suoi prezzi di listino, mentre tutti gli altri offerenti avevano proposto sconti rispetto ai loro prezzi di listino. Dall’altro, nell’ambito del criterio della puntualità e della capacità di consegna, tutti gli offerenti che non erano ancora attivi sul mercato degli emostatici nel Regno Unito hanno avuto un punteggio pari a zero nella sottocategoria relativa alla base di clientela nel Regno Unito.
19 Il 28 gennaio 2008 la Uniplex ha inviato alla NHS una lettera di diffida eccependo svariate violazioni delle disposizioni della normativa del 2006. La Uniplex affermava in tale lettera che il termine per proporre ricorso cominciava a decorrere solo a partire dal 13 dicembre 2007. La Uniplex ha chiesto una risposta alla NHS entro il 13 febbraio 2008, aggiungendo tuttavia che, qualora la NHS avesse ritenuto che tale termine non decorresse dalla suddetta data, la NHS avrebbe dovuto rispondere al più tardi entro il 6 febbraio 2008.
20 Con lettera dell’11 febbraio 2008 la NHS ha informato la Uniplex che era intervenuto un mutamento delle circostanze. Era emerso che l’offerta della Assut (UK) Ltd non era conforme e che la B. Braun UK Ltd, che si era classificata quarta in sede di valutazione delle offerte, era subentrata nell’accordo quadro al posto della Assut (UK) Ltd.
21 Con lettera del 13 febbraio 2008 la NHS ha risposto alla lettera di diffida della Uniplex respingendo gli argomenti esposti da quest’ultima. In tale lettera la NHS ha altresì affermato, in via preliminare, che i fatti all’origine della censura della Uniplex si erano verificati non più tardi del 22 novembre 2007, data in cui era stata comunicata alla stessa la decisione di escluderla dall’accordo quadro. La NHS ha fatto valere che il 22 novembre 2007 era la data in cui iniziava a decorrere il termine per proporre ricorso ai fini dell’art. 47, n. 7, lett. b), della normativa del 2006.
22 La Uniplex ha risposto con la lettera del 26 febbraio 2008. In tale lettera essa ha continuato a sostenere che il termine per proporre ricorso ai sensi della normativa del 2006 iniziava a decorrere solo a partire dal 13 dicembre 2007.
23 Il 12 marzo 2008 la Uniplex ha proposto ricorso dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, diretto, in particolare, a far accertare una violazione da parte della NHS della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici e ad ottenere il risarcimento dei danni connessi.
24 La High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se, qualora in un procedimento nazionale un operatore economico impugni l’aggiudicazione di un accordo quadro effettuata da un’amministrazione aggiudicatrice a seguito di una procedura di gara di appalto pubblico in cui egli era uno degli offerenti e il cui svolgimento doveva avvenire in base alla direttiva 2004/18/CE (e alle vigenti disposizioni nazionali di attuazione), e con tale ricorso detto operatore economico miri ad ottenere una pronuncia sulla violazione delle norme procedurali applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici nonché il risarcimento dei danni connessi:
1) una disposizione nazionale quale l’art. 47, n. 7, lett. b), della normativa del 2006 che stabilisce che i ricorsi devono essere proposti senza indugio e in ogni caso entro tre mesi dalla data in cui sono sorti i motivi alla base del ricorso, salvo che il giudice ritenga che vi siano fondati motivi per prorogare tale termine, debba essere interpretata, in conformità degli artt. 1 e 2 della direttiva 89/665/CEE nonché del principio di diritto comunitario dell’equivalenza e del precetto di diritto comunitario della necessità di una tutela giurisdizionale effettiva e/o del principio di effettività, nonché nel rispetto di qualsiasi altro principio di diritto comunitario rilevante, nel senso che con essa viene attribuito ad un offerente un diritto soggettivo e incondizionato contro un’amministrazione aggiudicatrice, cosicché il termine previsto per impugnare tale procedura di appalto e di aggiudicazione inizi a decorrere dalla data in cui l’offerente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che la procedura di gara di appalto pubblico o di aggiudicazione era contraria al diritto comunitario in materia di appalti pubblici, oppure se detto termine decorra dalla data della violazione delle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici; e
2) in ogni caso, in che modo allora il giudice nazionale è tenuto (i) ad applicare la condizione di proporre ricorso senza indugio e (ii) a usare la propria discrezionalità rispetto alla proroga del termine nazionale per la proposizione del ricorso stesso».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
25 Con la prima questione il giudice del rinvio vuole chiarire, in sostanza, se l’art. 1 della direttiva 89/665 esiga che il termine per proporre un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere un risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa decorra dalla data della violazione di detta normativa ovvero dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione stessa.
26 La direttiva 89/665 è diretta a garantire l’esistenza di mezzi di ricorso efficaci in caso di violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto, al fine di garantire l’applicazione effettiva delle direttive che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. Tuttavia, essa non contiene alcuna disposizione specificamente attinente alle modalità relative al termine concernente i ricorsi che la stessa mira ad istituire. Spetta quindi all’ordinamento nazionale di ogni Stato membro definire le modalità relative al termine (sentenza 12 dicembre 2002, causa C-470/99, Universale-Bau e a., Racc. pag. I-11617, punto 71).
27 Le modalità procedurali di ricorso in giudizio destinate ad assicurare la salvaguardia dei diritti conferiti dal diritto comunitario ai candidati ed agli offerenti lesi da decisioni delle autorità aggiudicatrici non devono mettere in pericolo l’effetto utile della direttiva 89/665 (sentenza Universale-Bau e a., cit., punto 72).
28 In tale prospettiva è necessario accertare se, alla luce della finalità di tale direttiva, una normativa nazionale come quella della causa principale non attenti ai diritti conferiti ai singoli dall’ordinamento comunitario (sentenza Universale-Bau e a., cit., punto 73).
29 A tale riguardo, si deve ricordare che l’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 impone agli Stati membri l’obbligo di garantire che le decisioni illegittime delle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e quanto più rapido possibile (sentenza Universale-Bau e a., cit., punto 74).
30 Orbene, il fatto che un candidato o un offerente sia venuto a conoscenza del rigetto della sua candidatura o della sua offerta non gli consente di proporre ricorso in modo efficace. Informazioni del genere sono insufficienti per permettere al candidato o all’offerente di scoprire l’eventuale esistenza di un’illegittimità impugnabile con ricorso.
31 Solamente dopo essere venuto a conoscenza dei motivi per i quali è stato escluso dalla procedura di aggiudicazione di un appalto, il candidato o l’offerente interessato potrà formarsi un’idea precisa in ordine all’eventuale esistenza di una violazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici e sull’opportunità di proporre ricorso.
32 Ne consegue che l’obiettivo stabilito dall’art 1, n. 1, della direttiva 89/665 di garantire ricorsi efficaci contro le violazioni delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici può essere conseguito soltanto se i termini imposti per proporre tali ricorsi comincino a decorrere dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione di dette disposizioni (v., in tal senso, sentenza Universale-Bau e a., cit., punto 78).
33 Tale conclusione è confermata dal fatto che l’art. 41, nn. 1 e 2, della direttiva 2004/18, vigente all’epoca dei fatti di cui alla causa principale, impone alle amministrazioni aggiudicatrici di comunicare ai candidati e agli offerenti esclusi i motivi della decisione che li concerne. Siffatte disposizioni sono coerenti con una disciplina in materia di termini di decadenza secondo la quale tali termini iniziano a decorrere dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione delle disposizioni applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.
34 La medesima conclusione è parimenti suffragata dalle modifiche apportate alla direttiva 89/665 dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, 2007/66/CE, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335, pag. 31), sebbene il termine per la trasposizione di tale direttiva sia scaduto solamente dopo il verificarsi dei fatti di cui alla causa principale. Infatti, l’art. 2 quater della direttiva 89/665, introdotto dalla direttiva 2007/66, prevede che la comunicazione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice ad ogni candidato o offerente è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti e che i termini per proporre ricorso decadono soltanto dopo che sia trascorso un certo numero di giorni da tale comunicazione.
35 La prima questione pregiudiziale deve essere quindi risolta nel senso che l’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 esige che il termine per proporre un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere un risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa decorra dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione stessa.
Sulla seconda questione
36 La seconda questione si articola in due parti. La prima riguarda l’interpretazione della direttiva 89/665 in relazione alla necessità, imposta dalla normativa nazionale, di proporre ricorso senza indugio. La seconda è relativa agli effetti che produce tale direttiva sul potere discrezionale conferito al giudice nazionale di concedere una proroga dei termini di ricorso.
Sulla prima parte della seconda questione
37 Con la prima parte della seconda questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la direttiva 89/665 debba essere interpretata nel senso che essa osta a una disposizione quale l’art. 47, n. 7, lett. b), della normativa del 2006, che impone che un ricorso sia proposto senza indugio.
38 Come ricordato supra, al punto 29 della presente sentenza, l’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 impone agli Stati membri l’obbligo di garantire che le decisioni illegittime delle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e quanto più rapido possibile. Per realizzare l’obiettivo di celerità perseguito da tale direttiva, gli Stati membri possono imporre dei termini per la proposizione di un ricorso al fine di obbligare gli operatori a impugnare in tempi brevi provvedimenti preparatori o decisioni intermedie adottate nell’ambito della procedura di aggiudicazione di un appalto (v., in tal senso, sentenze Universale-Bau e a., cit., punti 75-79; 12 febbraio 2004, causa C-230/02, Grossmann Air Service, Racc. pag. I-1829, punti 30 e 36-39, nonché 11 ottobre 2007, causa C-241/06, Lämmerzahl, Racc. pag. I-8415, punti 50 e 51).
39 L’obiettivo di celerità perseguito dalla direttiva 89/665 deve essere realizzato nel diritto interno nel rispetto delle esigenze di certezza del diritto. A tal fine gli Stati membri devono prevedere una disciplina in materia di termini sufficientemente precisa, chiara e comprensibile che permetta ai singoli di riconoscere i propri diritti e i propri doveri (v., in tal senso, sentenze 30 maggio 1991, causa C-361/88, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2567, punto 24, e 7 novembre 1996, causa C-221/94, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-5669, punto 22).
40 Inoltre, l’obiettivo di celerità perseguito dalla direttiva 89/665 non consente agli Stati membri di prescindere dal principio di effettività, in base al quale le modalità di applicazione dei termini di decadenza nazionali non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti spettanti agli interessati in forza del diritto comunitario, principio che è alla base dell’obiettivo riguardante l’efficacia del ricorso, esplicitato nell’art. 1, n. 1, di detta direttiva.
41 Una disposizione nazionale, come l’art. 47, n. 7, lett. b), della normativa del 2006, in forza della quale per proporre un ricorso occorre che «il ricorso sia proposto senza indugio, e in ogni caso entro tre mesi», implica un’incertezza. Infatti, non può escludersi che una disposizione del genere autorizzi i giudici nazionali a dichiarare irricevibile anche un ricorso proposto prima del decorso del termine di tre mesi, qualora essi ritengano che il ricorso non sia stato proposto «senza indugio» ai sensi di tale disposizione.
42 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, la durata di un termine di decadenza, qualora sia rimessa alla discrezionalità del giudice competente, diviene imprevedibile. In tal modo, una disposizione nazionale che prevede un siffatto termine non garantisce un’effettiva trasposizione della direttiva 89/665.
43 Risulta da quanto precede che la prima parte della seconda questione deve essere risolta nel senso che l’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665 osta a una disposizione nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che consente a un giudice nazionale di dichiarare irricevibile un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici o ad ottenere il risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa in applicazione del criterio, valutato discrezionalmente, secondo il quale siffatti ricorsi devono essere proposti senza indugio.
Sulla seconda parte della seconda questione
44 Con la seconda parte della seconda questione il giudice del rinvio vuole chiarire, sostanzialmente, quali effetti scaturiscano dalla direttiva 89/665 con riferimento al potere discrezionale conferito al giudice nazionale di prorogare i termini per la proposizione del ricorso.
45 Nel contesto delle disposizioni di diritto interno che traspongono una direttiva, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare tali disposizioni nazionali per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione per conseguire il risultato perseguito da quest’ultima (v. sentenze 10 aprile 1984, causa 14/83, von Colson e Kamann, Racc. pag. 1891, punto 26, nonché 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I-8835, punto 113).
46 Nel caso di specie, spetta al giudice nazionale fornire alle disposizioni di diritto interno relative al termine di decadenza un’interpretazione per quanto possibile conforme alla finalità della direttiva 89/665 (v., in tal senso, sentenze 27 febbraio 2003, causa C-327/00, Santex, Racc. pag. I-1877, punto 63, e Lämmerzahl, cit., punto 62).
47 Al fine di soddisfare i requisiti indicati nella risposta alla prima questione, il giudice nazionale adito deve interpretare, per quanto possibile, le disposizioni nazionali relative ai termini di ricorso in maniera tale da garantire che detto termine decorra solo dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione della normativa applicabile all’aggiudicazione dell’appalto pubblico in questione.
48 Qualora le disposizioni nazionali in questione non si prestassero a una simile interpretazione, tale giudice sarebbe tenuto, esercitando il proprio potere discrezionale, a prorogare il termine di ricorso in maniera tale da garantire al ricorrente un termine pari a quello del quale avrebbe usufruito se il termine previsto dalla normativa nazionale applicabile fosse decorso dalla data in cui egli era venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.
49 In ogni caso, qualora le disposizioni nazionali relative ai termini di ricorso non si dovessero prestare ad un’interpretazione conforme alla direttiva 89/665, il giudice nazionale sarebbe tenuto a disapplicarle al fine di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli (v., in tal senso, citate sentenze Santex, punto 64, e Lämmerzahl, punto 63).
50 Pertanto, si deve risolvere la seconda parte della seconda questione dichiarando che la direttiva 89/665 impone al giudice nazionale di prorogare il termine di ricorso, esercitando il proprio potere discrezionale, in maniera tale da garantire al ricorrente un termine pari a quello del quale avrebbe usufruito se il termine previsto dalla normativa nazionale applicabile fosse decorso dalla data in cui egli era venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. Qualora le disposizioni nazionali relative ai termini di ricorso non si dovessero prestare ad un’interpretazione conforme alla direttiva 89/665, il giudice nazionale sarebbe tenuto a disapplicarle al fine di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli.
Sulle spese
51 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) L’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, esige che il termine per proporre un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere un risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa decorra dalla data in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione stessa.
2) L’art. 1, n. 1, della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, osta a una disposizione nazionale, quale quella di cui trattasi nella causa principale, che consente a un giudice nazionale di dichiarare irricevibile un ricorso diretto a far accertare la violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici ovvero ad ottenere il risarcimento dei danni per la violazione di detta normativa in applicazione del criterio, valutato discrezionalmente, secondo il quale siffatti ricorsi devono essere proposti senza indugio.
3) La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, impone al giudice nazionale di prorogare il termine di ricorso, esercitando il proprio potere discrezionale, in maniera tale da garantire al ricorrente un termine pari a quello del quale avrebbe usufruito se il termine previsto dalla normativa nazionale applicabile fosse decorso dalla data in cui egli era venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della violazione della normativa in materia di aggiudicazione di appalti pubblici. Qualora le disposizioni nazionali relative ai termini di ricorso non si dovessero prestare ad un’interpretazione conforme alla direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, il giudice nazionale sarebbe tenuto a disapplicarle, al fine di applicare integralmente il diritto comunitario e di proteggere i diritti che questo attribuisce ai singoli.
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