Corte Costituzionale, 23 luglio 2010, n. 280

 

Questione di legittimità costituzionale dell’articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così come integrato dall’articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo.

 

SENTENZA N. 280

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come integrato dall’art. 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso dal Giudice di pace di Genova, nel procedimento vertente tra la AMIU s.p.a. – Azienda multiservizi e d’igiene urbana di Genova e il Prefetto di Genova, con ordinanza del 24 luglio 2008, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di costituzione della AMIU s.p.a. – Azienda multiservizi e d’igiene urbana di Genova;

udito nell’udienza pubblica del 6 luglio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;

udito l’avvocato Paolo Pugliese per l’AMIU s.p.a. – Azienda multiservizi.

Ritenuto in fatto

1. – Il Giudice di pace di Genova – nel corso del giudizio, promosso dal legale rappresentante dell’AMIU s.p.a. – Azienda multiservizi e d’igiene urbana di Genova, ai sensi dell’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modifiche, di opposizione ad un verbale di contestazione per la violazione dell’articolo 180, comma 7, del citato d.lgs. n. 285 del 1992, con il quale era stata irrogata alla stessa AMIU, una sanzione amministrativa pecuniaria, con l’obbligo di esibire, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, la carta di circolazione – ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione (parametro, quest’ultimo, non evocato nel dispositivo della ordinanza di rimessione, ma considerato nella motivazione della stessa), questione di legittimità costituzionale dell’art. 180, comma 4, del citato d.lgs. n. 285 del 1992, come integrato dall’art. 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende pubbliche fornitrici di servizi essenziali, come definiti dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge), la facoltà, prevista a favore dei mezzi di trasporto pubblico di persone, di tenere a bordo, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo.

Il rimettente fa presente che, all’atto dell’accertamento che ha dato luogo alla contestazione, alla guida del veicolo di proprietà dell’AMIU si trovava un dipendente della predetta società indicato come responsabile in solido della sanzione, il quale, a richiesta degli agenti accertatori, aveva esibito, oltre alla propria patente di guida, fotocopia della carta di circolazione autenticata dal responsabile del servizio aziendale, e che tuttavia gli agenti della Polizia stradale di Savona, non ritenendo idonea detta fotocopia, gli avevano contestato la violazione dell’art. 180, commi 1 e 7, del d.lgs. n. 285 del 1992. L’AMIU aveva poi provveduto, nei termini previsti, ad esibire l’originale della carta di circolazione.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 180, comma 4, del codice della strada era stata proposta nel ricorso avverso il verbale di contestazione dalla stessa AMIU, che aveva ravvisato un vulnus all’art. 3 Cost. nella parte in cui la norma citata consente, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, di tenere a bordo, in sostituzione dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione autenticata dal proprietario, senza estendere tale previsione a società come l’AMIU, aventi le stesse caratteristiche ma dedite al trasporto di cose, anziché di persone.

Nell’ordinanza di rimessione si rileva poi che la modifica introdotta al codice della strada dal citato d.l. n. 151 del 2003, oltre ad essere coerente con la legge relativa all’autocertificazione, non solo è opportuna e in linea con lo spirito della norma che l’ha adottata, ma rappresenta un raro esempio di equa concretezza legislativa. Peraltro – osserva il rimettente – se rientra nella autonoma valutazione del legislatore la diversa disciplina di situazioni giuridiche, di facoltà e diritti dei destinatari della norma, tale autonomia incontra un limite nella coerenza con i principi costituzionali. La norma in esame introduce una singolare disciplina che sembra al giudice a quo autorizzare un «trattamento di maggior favore» in merito alla tenuta della carta di circolazione per le sole aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico di persone, escludendone quelle di trasporto/smaltimento di rifiuti solidi urbani, e comunque tutte quelle aziende che, aventi le stesse problematiche, esercitano la prestazione di servizi essenziali.

La richiesta estensione della facoltà di cui si tratta, prevista dall’art. 180, comma 4, non arrecherebbe alcun pregiudizio al legittimo e doveroso controllo da parte della p.a. della correttezza dei dati costituenti le caratteristiche dei veicoli. Tale esigenza ben potrebbe, infatti, essere soddisfatta dalla fotocopia autenticata dal responsabile del servizio o dal proprietario del veicolo, che in tal modo assumerebbe la responsabilità civile e penale del contenuto dell’omologo documento, che potrebbe essere controllato con l’obbligo di esibizione previsto dallo stesso art. 180, comma 8.

Tale sistema legislativo, di opportuno favore in ordine alla presenza o meno a bordo del veicolo della carta di circolazione, ad avviso del giudice a quo, nel rispetto del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., andrebbe applicato a tutte le situazioni eguali, comprese quelle che si riferiscono ad un servizio essenziale, quale quello della raccolta dei rifiuti. Né alcun pregiudizio all’interesse collettivo e alla fede pubblica potrebbe derivare dall’estensione della facoltà di cui si tratta anche ai veicoli destinati alla raccolta dei rifiuti, ma, piuttosto, un vantaggio per la collettività.

Il vulnus sospettato riguarderebbe l’art. 3 Cost. nella sua duplice portata di principio di uguaglianza formale (primo comma) – preclusiva delle arbitrarie discriminazioni fra soggetti che si trovino in situazioni identiche o affini (come pure delle arbitrarie assimilazioni tra soggetti che si trovino in situazioni diverse) – e sostanziale (secondo comma).

Nel caso di specie non sarebbe ragionevole sottoporre ad una particolare disciplina le aziende di trasporto pubblico di persone e ignorare che le medesime esigenze, sopra evidenziate, si riscontrano, senza eccezioni, nelle aziende di trasporto pubblico di cose. Tale differenziazione normativa verrebbe ulteriormente in rilievo in connessione con altre e più specifiche norme costituzionali, quale quella di cui all’art. 41 Cost. sulla iniziativa economica privata.

In definitiva, secondo il giudice a quo, imporre alle aziende di smaltimento rifiuti solidi urbani una normativa che incida pesantemente sulle modalità organizzative aziendali di tenuta del parco automezzi con una disposizione rigida ed insuperabile significherebbe dettare una disciplina che necessariamente influisce sull’iniziativa economica e sulle modalità operative di una componente importantissima dell’azienda, appesantendone e complicandone la gestione operativa.

2. – Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita l’AMIU, che ha premesso di essere l’azienda incaricata dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani della città di Genova, ed ha insistito per la declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., della norma censurata nella parte in cui non estende a tutte le aziende esercenti servizio pubblico di trasporto la facoltà di tenere a bordo dei propri veicoli, in luogo dell’originale, la fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo.

Considerato in diritto

1. – Il Giudice di pace di Genova dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come integrato dall’articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende pubbliche fornitrici di servizi essenziali, come definiti dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge), e, in particolare, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la facoltà di tenere, a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, come previsto per i mezzi di trasporto pubblico di persone.

La norma violerebbe l’articolo 3 della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento, differenziandosi le tipologie di pubblico servizio di cui si tratta solo per un fattore estrinseco, e cioè il bene trasportato, ed essendo esse invece identiche per la natura dell’attività e l’elevato numero di mezzi utilizzati; nonché l’articolo 41 della Costituzione, in quanto la imposizione alle aziende di una normativa che incide sulle modalità organizzative di tenuta del parco automezzi, con una disposizione rigida ed insuperabile, influirebbe sull’iniziativa economica, appesantendo la gestione operativa dell’attività produttiva.

2. – La questione è fondata, con riferimento alla violazione dell’art. 3 della Costituzione.

2. 1. – Va, preliminarmente, richiamato il quadro normativo in cui si iscrive la questione all’esame della Corte.

L’art. 180 del codice della strada, al comma 1, prescrive che il conducente di veicoli a motore deve avere con sé, oltre alla patente di guida, la carta di circolazione. La inosservanza del relativo obbligo è sanzionata dal comma 7. Lo stesso art. 180, comma 4, precisa che, allorché l’autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Il successivo periodo – aggiunto in sede di conversione, avvenuta con legge n. 214 del 2003, del decreto-legge n. 151 del 2003 – dispone che, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.

2.2. – La ratio, posta alla base della scelta legislativa, di consentire ai conduttori di mezzi adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone di tenere a bordo la fotocopia della carta di circolazione invece dell’originale, deve essere ravvisata nella ragionevole esigenza, segnalata anche dalla difesa dell’AMIU, parte privata costituita nel giudizio innanzi alla Corte, di una rapida e sistematica rintracciabilità della documentazione originale, per l’espletamento delle pratiche di rinnovo, aggiornamento e revisione periodica dei veicoli, e di prevenire il rischio di smarrimento dei documenti, con conseguente fermo dei veicoli, oltre che di realizzare una sorta di tutela dei dipendenti, esonerandoli da una gravosa responsabilità connessa all’eventuale smarrimento.

Siffatte finalità si attagliano anche ad ogni altro servizio pubblico che abbia il carattere della essenzialità – quale delineato nell’art. 1 della legge n. 146 del 1990 – e si connoti per la gestione di un parco automezzi: e ciò specie ove si consideri che la norma censurata estende la facilitazione di cui si tratta, consistente nella facoltà di portare a bordo del veicolo la fotocopia autenticata anziché l’originale della carta di circolazione, anche ai veicoli adibiti a locazione senza conducente.

Inoltre, tale facilitazione appare coerente con la generale tendenza alla autocertificazione.

Del resto, il controllo dell’effettivo possesso del documento originale è agevolmente realizzabile – in ogni ipotesi – attraverso l’invito alla presentazione presso gli uffici di polizia per la esibizione dello stesso.

La facoltà di tenere a bordo del veicolo una fotocopia in luogo dell’originale, che trova fondamento in una esigenza di semplificazione nella gestione del servizio, limitata ai soli veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e a quelli adibiti a locazione senza conducente, è, dunque, in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non è estesa a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali (art. 1 della legge n. 146 del 1990), quale deve definirsi l’attività di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani.

3. – E’ assorbito l’ulteriore profilo di censura.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 180, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come integrato dall’articolo 3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni ad codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 146 del 1990, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2010.

Il Cancelliere

F.to: MILANA

 

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