Cassazione civile, Sezioni Unite, 8 aprile 2010, n. 8316, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie di pubblico impiego
Cassazione civile, Sezioni Unite, 8 aprile 2010, n. 8316
Pubblico impiego – Controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 – Giurisdizione Ordinaria – Non sussiste.
Svolgimento del processo
Il sig. F.G. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Como il Comune di Campione d’Italia, di cui era stato dipendente fino al 31 dicembre 1982, chiedendo l’accertamento del diritto alla percezione del trattamento integrativo di quiescenza nella misura goduta sino al marzo 2003, previa, occorrendo, la disapplicazione della Delib. Giunta 19 marzo 2003, n. 48 recante modifiche all’art. 135 del Regolamento organico del personale in materia di trattamento integrativo di quiescenza. Con detto regolamento, risalente agli anni 50, era stata introdotta, a carico del Comune, una maggiorazione del 20% sul trattamento pensionistico corrisposto dalla CPDEL (cui era poi succeduto l’Inpdap) ai dipendenti pensionati.
L’ammontare di detta maggiorazione era stato poi ridotto, con la citata delibera del 2003, anche per i pensionati e di cio’ si doleva il F.. Nel contraddittorio con il Comune, che eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione dell’AGO, il Tribunale di Corno, rigettata l’eccezione, accoglieva la domanda, condannando il Comune alla erogazione delle differenze pensionistiche con decorrenza dalla operata decurtazione.
Su appello del Comune la statuizione veniva confermata dalla Corte d’appello di Milano che, con la
sentenza in epigrafe indicata, affermava la giurisdizione AGO concernendo la domanda il trattamento integrativo di quiescenza per il periodo successivo al 30 giugno 1998. Nel merito affermava che la pensione del F., anche in relazione alla integrazione a carico del Comune, era divenuta immodificabile a decorrere dalla data di cessazione dal servizio e quindi insuscettibile di revisione peggiorativa.
Avverso detta sentenza il Comune propone ricorso con cinque motivi, il primo dei quali concerne la giurisdizione.
Il F. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Frattanto il F. avanzava analoga domanda al Tar Lombardia, il quale, con sentenza n. 4493/2003, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, statuizione che veniva confermata dal Consiglio di Stato con decisione depositata il 23 marzo 2009, in cui si affermava che la pretesa atteneva a rapporto di pubblico impiego e che, trattandosi di questione insorta nel 2003, la giurisdizione competeva all’AGO, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Il Comune di Campione d’Italia propone ricorso anche avverso detta sentenza con tre motivi concernenti la giurisdizione.
Resiste il F. con controricorso e vi e’ memoria di entrambe le parti.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione per connessione dei due ricorsi in quanto, pur se proposti avverso sentenze diverse, trattano la medesima questione.
Il motivo sulla giurisdizione e’ fondato e va quindi accolto, determinando l’assorbimento degli altri motivi.
L’oggetto della causa riguarda infatti, nella sostanza, un trattamento integrativo a carico del datore di lavoro, Comune di Campione d’Italia, sia pure attuato con una forma particolare, in base alla quale la pensione statale veniva, per una certa quota, erogata ad un tasso di cambio, a carico del Comune, piu’ favorevole rispetto a quello ordinario. Se dunque si tratta di una trattamento integrativo, che non fa carico all’ente erogatore della pensione statale (Inpdap), ma al datore di lavoro, il giudice munito di giurisdizione non può che essere quello del rapporto di lavoro (tra le tante Cass. Sez. un. n. 21554 del 12 ottobre 2009).
Invero, i Giudici di merito hanno ritenuto radicarsi la giurisdizione AGO perchè il fatto, da cui la controversia traeva origine, era successivo al 30 giugno 1998, data di discrimine tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella AGO, riferendosi la delibera comunale all’anno 2003, allorquando la riduzione del trattamento venne estesa anche ai già pensionati.
Va di contro considerato che il rapporto di lavoro del F. era cessato il 31 dicembre 1982, e quindi ben prima del 30 giugno 1998, per cui la giurisdizione compete al giudice amministrativo. E’ stato infatti affermato (tra le tante Cass. Sez. U, n. 17633 del 20 novembre 2003, n. 19342 del 15 luglio 2008, n. 16530 del 18/06/2008) che “Qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poichè – attesa l’imprescindibile relazione che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1 istituisce, attraverso il requisito dell’attinenza, tra il suddetto “dato storico” ed un determinato “periodo del rapporto di lavoro” – il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data”.
Recita infatti il citato art. 69, comma 7 che “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998…..”.
E’ ben vero infatti, secondo il principio più volte enunciato da questa Corte, che in tema di lavoro pubblico privatizzato, la norma transitoria contenuta del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7 individua il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensi’ al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata. Tuttavia, la norma transitoria si applica appunto al “lavoro pubblico privatizzato”, per individuare a chi competa la giurisdizione a seguito del disposto passaggio della giurisdizione, e cioe’ al giudice ordinario, come prevede la normativa sulla privatizzazione, o a quello amministrativo, com’era in precedenza. La necessità di procedere a detta individuazione non sussiste invece quando deve essere a priori esclusa la giurisdizione AGO, perchè non vi è una frazione del rapporto di lavoro che continui dopo il 30 giugno 1998, perchè in tal caso il rapporto di lavoro non si è mai “privatizzato” ed èquindi integralmente preclusa l’applicazione della nuova disciplina, ivi compresa quella concernente la giurisdizione.
La regola non subisce eccezioni nei casi in cui, pur essendo cessato il rapporto di lavoro, residui tra le parti – come nella specie – un rapporto diverso, come quello concernente un trattamento pensionistico integrativo indissolubilmente legato e dipendente dal rapporto di lavoro, perchè, anche in tali casi, il giudice avente giurisdizione non può che essere quello del rapporto di lavoro.
Non rileva quindi il fatto che l’atto del Comune datore di lavoro che il ricorrente contesta si collochi nel 2003 e quindi sia successivo al 30 giugno 1998, perché in tal guisa si identifica soltanto la data di insorgenza della questione, che però si colloca in un lasso di tempo durante il quale difettava la pendenza del rapporto di lavoro, il cui esaurimento prima del 30 giugno 1998 comporta di necessità l’affermazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ne consegue che entrambi i ricorsi devono essere accolti, entrambe le sentenze, sia quella della Corte d’appello di Milano, sia quella del Consiglio di Stato, devono essere cassate, dovendosi dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo, con enunciazione del principio per cui “Le controversie in materia di rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni competono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora il rapporto stesso sia cessato in data anteriore al 30 giugno 1998, qualunque sia l’epoca di insorgenza della questione controversa tra le parti”.
La causa va quindi rimessa al Tar Lombardia.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi RG. n. 15934/2009 e n. 22524/2006; accoglie i ricorsi, cassa le sentenze impugnate e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendo le parti al Tar Lombardia.
Condanna il soccombente al pagamento delle spese, liquidate, quanto al primo grado, in Euro milleottocento/00, di cui mille/00 per onorari e 750,00 per diritti; quanto al secondo, in Euro duemila/00, di cui milleduecento/00 per onorari ed in Euro settecentocinquanta/00 per diritti e, quanto al presente processo, in Euro tremila/00 oltre Euro duecento/00 per spese.