Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 12 marzo 2015, n. 1313, in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica
Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 12 marzo 2015, n. 1313
Energia – D.M. 5 maggio 2011 (c.d. “Quarto Conto Energia”) – Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici – Impianti collocati a terra in area agricola – Iscrizione nel registro dei Grandi Impianti – Art. 65 d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012 – Ius superveniens – Completamento dell’impianto entro il termine prescritto ex lege – Mancato invio della certificazione di fine lavori ex art. 6 del d.m. 5 maggio 2011 – Decadenza dall’iscrizione nel Registro dei Grandi Impianti – Illegittimità.
In materia di accesso all’incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, la legittimità del provvedimento finale, con cui l’amministrazione decide sull’istanza del privato, deve essere valutata alla luce della disciplina vigente al momento in cui esso è stato adottato, ancorché sopravvenuta, e non con riguardo alla disciplina in vigore al momento della presentazione della domanda.
È illegittimo il provvedimento con cui è stata dichiarata la decadenza dall’accesso di un impianto già iscritto al Registro dei Grandi Impianti agli incentivi del c.d. “Quarto Conto Energia”, a causa del mancato invio della comunicazione di fine lavori entro il termine di sette mesi previsto dall’articolo 6 del d.m. 5 maggio 2011. Ciò in quanto la normativa sopravvenuta dettata dall’articolo 65 del d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012, omettendo di individuare un regime transitorio per i procedimenti iniziati in epoca anteriore all’entrata in vigore del decreto legge, ha inibito il completamento dell’iter previsto per accedere alle tariffe incentivanti, dando luogo ad una ipotesi di impossibilità sopravvenuta che esclude l’imputabilità del titolare dell’impianto per la mancata trasmissione della certificazione di fine lavori. In questo senso depone anche la legge di conversione del predetto decreto (l. 24 marzo 2012, n. 27) che, pur confermando l’esclusione dal regime incentivante per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, ha previsto una norma transitoria con la quale ha regolato i procedimenti iniziati in epoca anteriore, facendo salve le disposizioni allora applicabili.
(A cura di Janamaria Pitruzzella)
N. 01313/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06393/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6393 del 2014, proposto da:
Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., [omissis];
contro
De Stern 7 Srl [omissis];
nei confronti di
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Autorita’ Per L’Energia Elettrica e il Gas [omissis];
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III TER n. 05416/2014, resa tra le parti, concernente decadenza dall’iscrizione al registro per i grandi impianti fotovoltaici e per l’accesso alle tariffe incentivanti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di De Stern 7 Srl e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Autorita’ Per L’Energia Elettrica e il Gas;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Luciano Mariani, Alessandra Mari e l’avvocato dello stato Fabio Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La De Stern 7 s.r.l. è titolare di un impianto fotovoltaico collocato su un’area agricola nel territorio di Matino (LE), con potenza pari a 994,5 kW. Al fine di ottenere l’accesso alle tariffe incentivanti introdotte dal legislatore in esecuzione degli impegni internazionali assunti dall’Italia, il progetto dell’impianto fotovoltaico veniva eseguito nel rispetto della disciplina vigente, sia di rango primario che di rango secondario: in particolare, la fase di realizzazione del progetto era condotta in attuazione del d.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 (c.d. “decreto Romani”, entrato in vigore il 29 marzo 2011) e del D.M. 5 maggio 2011 (c.d. “Quarto Conto Energia”).
Il d.lgs n. 28 del 2011, al comma 4 dell’art. 10, disponeva che “per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, […]:
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
b) non sia destinato all’installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente”.
L’impianto della De Stern 7 s.r.l., ancorché privo del requisito sub b), avrebbe potuto usufruire degli incentivi statali in quanto ad esso era applicabile il regime transitorio previsto dal comma 6 del medesimo art. 10, secondo cui “il comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Sotto un diverso profilo, invece, il D.M. 5 maggio 2011, all’art. 6 subordinava l’accesso alle tariffe incentivanti all’iscrizione dell’impianto in posizione utile nel Registro per i Grandi Impianti e all’invio della certificazione di fine lavori entro sette mesi dalla pubblicazione della graduatoria.
La società, odierna resistente, al fine di ottenere le tariffe incentivanti, presentava al GSE s.p.a. la domanda di iscrizione nel Registro per i Grandi Impianti: quest’ultimo veniva pubblicato in data 15 luglio 2011, poi veniva ritirato e pubblicato di nuovo il 29 luglio, il 12 agosto, l’ 1 settembre 2011 ed, infine, era reso definitivo il 15 settembre 2011. Al suo interno, l’impianto della De Stern 7 s.r.l. era iscritto in posizione tale da rientrare nel limite di costo previsto dal c.d. “Quarto Conto Energia” per il periodo 1 giugno 2011 – 31 dicembre 2011.
Ottenuta l’iscrizione, ma prima dell’invio del certificato di fine lavori, necessario per l’effettivo acceso agli incentivi statali, il d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012 (c.d. “decreto Monti”) ha parzialmente modificato la normativa vigente in materia, disponendo, all’art. 65 commi 1 e 2, che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”.
Circa un mese dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 1/2012, in data 11 febbraio 2012, venivano completati i lavori dell’impianto fotovoltaico di cui è titolare la De Stern 7 s.r.l., ma la relativa comunicazione non veniva inviata al GSE s.p.a., stante il vincolo imposto dalla normativa sopravvenuta.
La successiva legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012, nel confermare sostanzialmente l’art. 65 del “decreto Monti”, faceva tuttavia salvo “quanto previsto dal comma 6 dell’art. 10 del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 a condizione che l’impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Subito dopo l’introduzione della modifica in sede di conversione del decreto legge, la De Stern 7 s.r.l. tentava di procedere all’inoltro della certificazione di fine lavori relativi all’impianto: tuttavia, l’invio della documentazione risultava impedito dal blocco del portale web del GSE s.p.a. a tal fine dedicato.
Successivamente, in data 27 giugno 2012, il GSE s.p.a. con nota prot. n. GSE/1320120111664 comunicava alla De Stern 7 s.r.l. l’intervenuta decadenza dall’iscrizione nel Registro per i Grandi Impianti, motivata con riferimento al mancato invio della comunicazione di fine lavori entro i sette mesi decorrenti dalla pubblicazione della relativa graduatoria.
Poco tempo dopo, il c.d. “Quarto Conto Energia” veniva sostituito dal D.M. n. 61848 del 5 luglio 2012 (c.d. “Quinto Conto Energia”): la De Stern 7 s.r.l. al fine di ottenere le tariffe ivi previste, presentava domanda di iscrizione nel primo registro del “Quinto Conto Energia”. La relativa graduatoria veniva pubblicata dal GSE s.p.a. il 28 settembre 2012 e, poiché l’impianto della De Stern 7 s.r.l. rientrava nei limiti di costo, cominciavano ad essere erogate in suo favore le tariffe predisposte dal D.M..
Al contempo, la De Stern 7 s.r.l. impugnava dinanzi al T.A.R. per il Lazio il provvedimento prot. n. GSE/1320120111664 ed il D.M. n. 61848 del 5 luglio 2012 (“Quinto Conto Energia”) chiedendo l’accertamento del diritto di ottenere le tariffe previste dal “Quarto Conto Energia” ed altresì il risarcimento dei danni subiti.
Il T.A.R. per il Lazio, con sentenza n. 5416 del 22 maggio 2014, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava il provvedimento di decadenza dall’iscrizione dell’impianto fotovoltaico della De Stern 7 s.r.l. al Registro per i Grandi Impianti, accertando il suo diritto ad ottenere la tariffa incentivante; la richiesta risarcitoria veniva respinta, stante la soddisfazione piena ottenuta dalla ricorrente con l’annullamento del provvedimento.
Il GSE s.p.a., con due motivi di gravame, impugna la decisione del giudice di prime cure per aver interpretato erroneamente l’art. 65 del d.l. n.1 del 2012 prima e dopo la conversione, intervenuta con l. n. 27/2012 e per l’illogicità della motivazione rispetto all’accoglimento del terzo motivo del ricorso introduttivo.
Si sono costituiti in giudizio solo formalmente l’Autorità garante per l’Energia Elettrica, il Gas e il sistema idrico, il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, tramite il patrocinio difensivo dell’Avvocatura dello Stato.
Si è costituita in giudizio la De Stern 7 s.r.l. chiedendo, in primo luogo, l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto l’appellante non avrebbe specificamente censurato il capo della sentenza relativo all’accertamento del diritto alla fruizione degli incentivi previsti dal “Quarto Conto Energia” e, formatosi il giudicato su questo capo, verrebbe privato d’interesse l’intero appello; in secondo luogo, la società resistente eccepisce l’infondatezza nel merito dell’appello principale e propone, altresì, appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda risarcitoria.
In vista dell’udienza di discussione, il GSE e la De Stern 7 s.r.l. hanno presentato ulteriori memorie scritte a sostegno delle tesi rispettivamente sostenute.
All’udienza pubblica del 18 dicembre 2014 la causa è stata ritenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il GSE s.p.a., con il primo articolato motivo di appello, evidenzia l’erronea interpretazione, fornita dal giudice di prime cure, della normativa che ha disciplinato la materia oggetto del presente giudizio nel corso degli ultimi anni.
Sotto un primo profilo, infatti, il GSE s.p.a. espone che l’art. 65 d.l. n. 1 del 2012 non avrebbe introdotto, né direttamente né indirettamente, alcun divieto circa l’invio della certificazione di fine lavori: tale adempimento costituiva e costituisce un passaggio necessario per il conferimento delle tariffe incentivanti introdotte dal “Quarto Conto Energia”, mai precluso dallo ius superveniens.
Inoltre, la sentenza del T.A.R. per il Lazio non avrebbe esaminato le difese dell’odierno appellante principale, inerenti all’elaborazione giurisprudenziale intervenuta in subiecta materia. In effetti, secondo il GSE s.p.a., l’accesso al regime incentivante sarebbe subordinato innanzitutto all’inserimento dell’impianto in posizione utile all’interno del Registro per i Grandi Impianti, come sancito dalla normativa contenuta nel D.M. 5 maggio 2011: quest’ultimo requisito determinerebbe l’insorgere di una posizione legittimante in capo al relativo titolare; il mancato invio della certificazione di fine lavori, al contrario, implicherebbe soltanto la decadenza dell’iscrizione dal Registro, ma non inciderebbe sulla sussistenza dei requisiti tecnici necessari per l’inserimento nella graduatoria. Poiché, inoltre, l’impianto della De Stern 7 s.r.l. è stato iscritto nel Registro per i Grandi Impianti in epoca anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 1 del 2012, il contesto e gli obblighi giuridici non si sarebbero modificati nonostante la normativa sopravvenuta: pertanto, la società resistente sarebbe rimasta onerata all’invio della certificazione di fine lavori per ottenere le tariffe incentivanti previste dal “Quarto Conto Energia”.
Sotto un ulteriore profilo, il GSE s.p.a. sottolinea che il T.A.R. sarebbe incorso in errore attribuendo all’entrata in esercizio dell’impianto il fatto costitutivo del diritto alla percezione dei benefici previsti ex lege. In realtà l’effettivo avvio della produzione consente al titolare dell’impianto di percepire la tariffa incentivante, la cui consistenza giuridica si acquista anteriormente, con l’inclusione dell’impianto nel Registro per i Grandi Impianti.
Il GSE s.p.a. fornisce, altresì, un’interpretazione dell’art. 65 del d.l. n. 1 del 2012 contrastante con quella esposta dal T.A.R. nella sentenza gravata: in particolare, la disposizione richiamata non potrebbe leggersi come modificativa o limitativa della disciplina contenuta nel D.M. del 5 maggio 2011, in quanto, dal dato testuale, si evincerebbe che gli impianti che hanno avuto accesso agli incentivi statali anteriormente all’entrata in vigore del “decreto Monti” non rientrerebbero nel regime restrittivo dell’art. 65. Da quanto esposto, deriverebbe l’inapplicabilità al caso di specie della disposizione richiamata e, conseguentemente, il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere illegittimo il provvedimento di decadenza prot. n. GSE/1320120111664: l’onere di invio della certificazione di fine lavori costituiva, dunque, un adempimento possibile in quanto previsto anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 1 del 2012.
In definitiva, il GSE s.p.a. rileva che il mancato invio della certificazione di fine lavori entro il termine di sette mesi, unitamente al carattere vincolato del provvedimento di decadenza dell’iscrizione nel Registro per i Grandi Impianti, non consentirebbero di interpretare la disposizione, contenuta nel richiamato art. 65, alla stregua di un factum principis. Quest’ultimo infatti presupporrebbe, a differenza del caso in esame, uno specifico divieto od ordine proveniente da un’autorità estranea al rapporto principale.
Il motivo non è fondato.
La doglianza, nel complesso, concerne l’incidenza dello ius superveniens sui provvedimenti amministrativi.
Al riguardo deve, innanzitutto, considerarsi che la De Stern 7 s.r.l. non avrebbe avuto alcun interesse a protrarre oltre il termine di sette mesi l’ultimazione dei lavori e l’invio della relativa certificazione: a ben vedere, poiché l’iscrizione al Registro per i Grandi Impianti – come affermato dallo stesso GSE s.p.a. – “costituisce il diritto al riconoscimento degli incentivi e produce una congrua aspettativa di diritto” (pag. 27 – 28 appello principale), l’inosservanza di un adempimento meramente formale, da parte di una società iscritta nel suddetto Registro, urterebbe con i principi sottesi all’attività d’impresa. Infatti, considerato che l’aspettativa del privato alla fruizione degli auspicati benefici economici acquisisce consistenza giuridica soltanto con l’iscrizione nel Registro per i Grandi Impianti, l’invio della certificazione di fine lavori assume la forma di un onere formale cui è sottoposto il privato abilitato con l’iscrizione ad ottenere gli incentivi.
Nel caso in esame, inoltre, rileva che l’art. 65 del d.l. n. 1 del 2012, ha previsto che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”. Con esso non è stato definito un regime transitorio per i titolari degli impianti, come quello della De Stern 7 s.r.l., iscritti al Registro per i Grandi Impianti, ma i cui lavori non siano ancora terminati. In definitiva, il d.l. n. 1 del 2012 non ha disciplinato gli interessi dei privati che, pur avendo assunto una consistenza giuridica grazie all’iscrizione, non si erano ancora pienamente concretizzati a causa dell’incompletezza dell’iter burocratico sotteso.
Lo ius superveniens ha inibito, sia giuridicamente che materialmente, il completamento dell’iter previsto per accedere alle tariffe incentivanti di cui al c.d. “Quarto Conto Energia”: il mancato invio della certificazione di fine lavori, entro il termine di sette mesi dal 29 luglio 2011, non consente, pertanto, di configurare a carico della De Stern 7 s.r.l. un comportamento negligente o inerte.
Tale assunto è suffragato anche da quanto stabilito dalla successiva legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012: il legislatore, pur avendo confermato l’esclusione dagli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, ha previsto, a differenza del precedente d.l. n. 1 del 2012, una norma transitoria con la quale ha regolato i procedimenti iniziati in epoca anteriore. In tal modo viene smentito quanto affermato dall’appellante principale, in relazione all’inapplicabilità al caso in esame dell’art. 65 del d.l. n. 1 del 2012: se questo decreto, e la successiva legge di conversione, fossero stati applicabili solo pro futuro, non ci sarebbe stato bisogno di una disciplina transitoria idonea a limitare l’ambito di estensione della previgente normativa.
Sul punto è sufficiente il richiamo alla giurisprudenza di questo Consiglio secondo cui la P.A. è tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell’adozione del provvedimento definitivo, ancorché sopravvenuta, e non già quella in vigore al momento dell’avvio del procedimento, salvo che espresse disposizioni normative stabiliscano diversamente (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 23 ottobre 2014 n. 5249; id., sez. IV, 4 settembre 2012 n. 4669).
Il principio del tempus regit actum – invocato dall’appellante principale – “comporta che la P.A. deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l’assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell’atto che vi ha dato avvio” (Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2012 n. 34): di conseguenza la legittimità del provvedimento finale adottato dall’amministrazione deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non al tempo di presentazione della domanda da parte del privato.
Alla luce delle pregresse considerazioni, non possono essere condivisi gli assunti di parte appellante principale circa l’erronea interpretazione, fornita dal T.A.R. per il Lazio, dell’art. 65 d.l. n. 1 del 2012.
2. Con il secondo motivo d’appello, il GSE s.p.a. lamenta l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato l’illegittimità del provvedimento di decadenza ed, al contempo, accolto le censure inerenti al D.M. 5 luglio 2012 (c.d. “Quinto Conto Energia”). In particolare, secondo quanto riportato dall’appellante principale, e confermato altresì dalla società resistente, vi sarebbe un’incompatibilità di fondo fra l’accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso introduttivo.
L’assunto è privo di pregio.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che nella motivazione della gravata sentenza, il T.A.R. ha accolto il secondo ed il terzo motivo del ricorso introduttivo, argomentando esclusivamente con riferimento all’interpretazione dell’art. 65 del d.l. n. 1 del 2012 e della l. n. 27 del 2012.
Il giudice di prime cure, cioè, non ha effettuato nessun riferimento, né nel dispositivo né nella parte motiva della sentenza, alla disciplina introdotta con il c.d. “Quinto Conto Energia”: con la sentenza oggetto del presente giudizio è stata dichiarata l’illegittimità del provvedimento prot. n. GSE/1320120111664 ed è stato accertato, conseguentemente, il diritto, della De Stern 7 s.r.l., alla percezione delle tariffe incentivanti.
Pertanto, non può essere condivisa la censura di parte appellante relativa all’illogicità della motivazione fornita dal giudice di prime cure a sostegno delle proprie affermazioni.
3. La De Stern 7 s.r.l., dal canto suo, con appello incidentale ha impugnato la sentenza del T.A.R. per il Lazio in relazione al rigetto della domanda risarcitoria già avanzata in primo grado.
In particolare, poiché non ha ritenuto sufficiente la motivazione al riguardo fornita dal giudice di prime cure, l’appellante incidentale ripropone le medesime domande risarcitorie, graduate a seconda del danno che si dovesse ritenere effettivamente patito per il mancato riconoscimento della tariffa incentivante di cui al “Quarto Conto Energia”.
Il motivo è privo di pregio.
Come già rilevato dal T.A.R., l’annullamento degli atti impugnati ha soddisfatto le pretese dell’appellante incidentale, ripristinando la sua posizione: con la dichiarazione di illegittimità del provvedimento prot. n. GSE /1320120111664, infatti, è stata annullata la dichiarazione di decadenza dell’iscrizione dal Registro per i Grandi Impianti ed accertato il diritto della De Stern 7 s.r.l. ad ottenere le tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011, “salvo che non sussistano ulteriori elementi ostativi che l’amministrazione conserva il potere di accertare” (pag. 13 sentenza appellata).
Sul punto, la giurisprudenza di questo Consiglio ha già affermato che l’accoglimento del ricorso non comporta il riconoscimento in capo all’appellante del diritto al risarcimento del danno, qualora “a seguito dell’annullamento giurisdizionale degli atti, la pubblica amministrazione debba provvedere alla riedizione della attività amministrativa e alla rinnovazione dei procedimenti secondo i principi contenuti nella statuizione giurisdizionale ed essendo, nella specie, l’annullamento immediatamente satisfattivo e ripristinatorio della situazione lesa, senza che vi sia stata la dimostrazione di ulteriori danni patrimoniali medio tempore verificatisi” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2008, n. 4971).
In definitiva, va disatteso l’assunto dell’appellante incidentale circa la necessità di riconoscimento del risarcimento dei danni in suo favore.
4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, va ritenuta assorbita l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla De Stern 7 s.r.l. e vanno rigettati sia l’appello principale che l’appello incidentale: conseguentemente, va confermata integralmente la sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 5416 del 22 maggio 2014.
Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, stante la complessità della vicenda contenziosa e stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge sia l’appello principale che l’appello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere, Estensore
Raffaele Greco, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)