T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 9 novembre 2010, n. 7214, sulla legittimità per la stazione appaltante di prorogare il termine per la presentazione delle offerte
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 9 novembre 2010, n. 7214
Contratti della P.A. – Proroga del termine per la presentazione delle offerte – Motivata e comunicata prima della scadenza del termine – Legittimità.
N. 07214/2010 REG. DEC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 755 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Friuli Elettroimpianti Spa in proprio e quale Mandataria di Ati con Unigefa Srl e Logos Srl, Logos Srl, rappresentate e difese dagli avv. Luca De Pauli, Michele Ferrari, Lucia Adelfio, con domicilio eletto presso Lucia Adelfio in Milano, via Manin, 3; Unigefa Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Lucia Adelfio, Luca De Pauli, Michele Ferrari, con domicilio eletto presso Lucia Adelfio in Milano, via Manin, 3;
contro
A.S.P. Pio e Ninetta Gavazzi, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Bertacco, con domicilio eletto presso Mario Bertacco in Milano, c.so Monforte, 39;
nei confronti di
Coop Selios Soc. Cooperativa e Rti con Codess Sociale – C.R.M. Coop. Sociale A R.L. – Sicedesio Spa, rappresentate e difese dagli avv. Ernesto Beretta, Edoardo Panzera, con domicilio eletto presso Ernesto Beretta in Milano, corso Europa 12;
per l’annullamento
1) del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, con il quale la A.S.P. “Pio e Ninetta Gavazzi” ha disposto la proroga del termine di presentazione delle offerte relative alla procedura C.I.G. 0395308A78 “Gara di project financing per l’affidamento in concessione della progettazione, ristrutturazione e successiva gestione funzionale ed economica del fabbricato di proprietà ASP “Pio e Ninetta Gavazzi” sito in Desio, corso Italia n. 61 (ai sensi art. 153, comma 15, D.Lgs 163/06 e s.m.i.);
2) dell’avviso di proroga termini prot. 753 del 25 febbraio 2010, comunicato alle ricorrenti in data 26 febbraio 2010 alle ore 10.20, con il quale si partecipava la proroga del termine di presentazione delle offerte relative alla gara sub 1 sino “alle ore 12,00 del giorno 16 aprile 2010 (in G.U.C.E. 4 marzo 2010, S44);
3) della nota prot. 869 dell’8 marzo 2010 della A.S.P. “Pio e Ninetta Gavazzi” a firma “Il Direttore”, con la quale si rigettava la richiesta di intervento in autotutela del 2 marzo 2010;
4) di tutti gli altri atti a tali provvedimenti comunque connessi, presupposti e/o conseguenti,
impugnati con il ricorso principale;
5) della deliberazione n. 19 del 24 febbraio 2010, depositata in giudizio dall’amministrazione resistente in data 13 aprile 2010, con la quale la AS.P. “Pio e Ninetta Gavazzi” ha disposto la proroga del termine di presentazione delle offerte relative alla procedura C.I.G. 0395308A78, impugnata con i motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.S.P. Pio e Ninetta Gavazzi e di Coop Selios Soc. Cooperativa e Rti con Codess Sociale – C.R.M. Coop. Sociale A R.L. – Sicedesio Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 120, comma 10, e 74 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente gravame parte ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, concernenti la proroga del termine dal 26 febbraio 2010 al 16 aprile 2010 per la presentazione delle offerte relative alla procedura di project financing per l’affidamento in concessione della progettazione, ristrutturazione e successiva gestione funzionale ed economica del fabbricato di proprietà ASP “Pio e Ninetta Gavazzi” sito in Desio, corso Italia n. 61, indetta ai sensi art. 153, comma 15, del d.lgs 163/06 e s.m.i.
A sostegno del proprio gravame la ricorrente deduce, essenzialmente, la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, par condicio, buona fede, affidamento, nonché il difetto di motivazione, atteso che, essendo l’unica offerente rispettosa del precedente termine fissato per la presentazione delle offerte e vincolata alla propria proposta, anche in relazione alla cauzione provvisoria prestata, sarebbe svantaggiata rispetto agli altri eventuali offerenti che hanno effettuato il sopralluogo il 12 febbraio 2010 – per il quale il termine non sarebbe stato prorogato -, che disporrebbero di più tempo per preparare l’offerta.
Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto che il ricorso sia respinto per infondatezza nel merito, producendo alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare un’offerta presentata da un terzo entro il termine stabilito con l’atto di proroga.
Con ordinanza n. 360/10 del 21 aprile 2010 la sezione ha, dunque, ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della controinteressata.
Espletato l’incombente da parte della ricorrente, si è costituita in giudizio la società controinteressata, che ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, chiedendo, comunque, che lo stesso sia respinto per infondatezza nel merito.
Successivamente parte ricorrente ha presentato ricorso per motivi aggiunti avverso la deliberazione di proroga, conosciuta in seguito al deposito in giudizio da parte dell’amministrazione in data 13 aprile 2010, di cui la controinteressata ha eccepito la tardività.
Con ordinanza n. 665/10 del primo luglio 2010 l’istanza cautelare è stata accolta, ordinanza confermata in sede di appello solo sul presupposto dell’assenza del danno, in considerazione della trattazione del merito all’udienza del 27 ottobre 2010.
Dopo la presentazione di memorie a sostegno delle rispettive conclusioni delle parti, all’udienza pubblica del 27 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il collegio, in seguito all’approfondito esame proprio della fase di merito, ritiene che il ricorso ed i motivi aggiunti siano infondati.
Ne risulta, di conseguenza, l’assorbimento dell’esame delle eccezioni preliminari.
Dalla documentazione versata in atti risulta che l’amministrazione, dopo aver ricevuto numerose istanze di proroga del termine della gara per la difficoltà nella redazione dei progetti, ha emesso in data 24 febbraio 2010 – due giorni prima della scadenza dell’originario termine di presentazione delle offerte e non essendo ancora pervenuta alcuna offerta – una deliberazione, ritualmente pubblicata, con la quale, valutate le richieste di proroga ed in omaggio al principio della massima partecipazione alla gara, ha disposto la proroga del termine fino alle ore 12 del 16 aprile 2010, provvedendo a comunicarla a mezzo fax il 25 e il 26 febbraio a tutti i soggetti che avevano effettuato il sopralluogo. La ricorrente, che aveva presentato offerta nella mattinata del 26 febbraio, ha ricevuto tale comunicazione di proroga quasi contemporaneamente.
In data 2 marzo 2010, essendo l’unica offerente, contestava all’amministrazione la legittimità dell’atto di proroga, ricevendo una nota dell’8 marzo nella quale la stazione appaltante, rimarcando la finalità di interesse pubblico della proroga e l’assenza di violazione della par condicio, le comunicava che avrebbe potuto avvalersi del nuovo termine per presentare una nuova offerta sostitutiva del plico già consegnato, che non sarebbe stato aperto.
La ricorrente, invece di aderire a tale invito, riteneva di proporre il presente ricorso.
Alla luce della suesposta premessa in fatto, il collegio ritiene che non sussistano le censure dedotte da parte ricorrente.
Con riferimento alla assunta lesione della par condicio in relazione al ricevimento della comunicazione della proroga nella stessa mattinata in cui la ricorrente aveva presentato l’offerta, tale circostanza non è idonea ad integrare la censura di disparità di trattamento, atteso che la decisione di prorogare il termine di presentazione delle offerte è stata assunta dall’amministrazione due giorni prima e comunicata a tutti i soggetti che avevano effettuato il sopralluogo nelle giornate del 25 e 26 febbraio, prima della scadenza dell’originario termine, ed è supportata da un’idonea motivazione; la stazione appaltante, infatti, avendo ricevuto numerose istanze di proroga motivate con la difficoltà della predisposizione del progetto ed avendo riscontrato il mancato arrivo di offerte per la gara, si è legittimamente determinata nel senso della proroga, a tutela dell’interesse pubblico ed in omaggio al principio della massima partecipazione alla procedura concorsuale.
Sul punto, pare necessario richiamare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa in base al quale non risulta violato il principio di “par condicio” tra i concorrenti quando la proroga è stata comunicata alle imprese invitate, dando così ad esse la possibilità di migliorare eventualmente l’offerta già presentata, essendo rimessa, in tal caso, alla stazione appaltante la valutazione motivata della opportunità della proroga del termine di presentazione delle offerte.
Infondata è da ritenersi anche la censura relativa alla supposta vincolatività dell’offerta e della cauzione prodotta da parte della ricorrente, in quanto il plico dell’offerta pervenuto non era stato aperto e la ricorrente era stata espressamente autorizzata dalla stazione appaltante a presentarne uno sostitutivo, come risulta dalla nota dell’8 marzo 2010 versata in atti. Anche in relazione a tale aspetto non si registra, dunque, alcuna lesione della par condicio.
In relazione, poi, alla supposta violazione dell’art. 8 del bando, laddove dispone che la nomina del promotore può aver luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, tale clausola non impedisce di certo all’amministrazione di determinarsi nel senso della proroga del termine di presentazione delle offerte, nel caso ne ravvisi la necessità a tutela dell’interesse pubblico alla massima partecipazione alla gara.
Parte ricorrente risulta, poi, priva di interesse alla censura concernente la mancata proroga del termine per l’effettuazione del sopralluogo, atteso che, in virtù di tale mancata proroga, è senza dubbio avvantaggiata dal numero inferiore di possibili concorrenti alla procedura.
Infondato è, infine, il dedotto difetto di motivazione, in relazione a quanto osservato in precedenza sulle ragioni poste dalla stazione appaltante alla base dell’atto di proroga.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono, tuttavia, in considerazione della particolarità della fattispecie, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Elena Quadri, Presidente FF, Estensore
Hadrian Simonetti, Referendario
Laura Marzano, Referendario
IL PRESIDENTE
L’ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/11/2010
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)